Nozione

I titoli di credito sono particolari documenti sottoscritti dal debitore ed in cui il debitore dichiara di obbligarsi a compiere una determinata prestazione nei confronti di chiunque si trovi alla scadenza in possesso del documento stesso. Per trasferire il titolo di credito e quindi il “credito cartolare” (ossia il diritto alla prestazione risultante dal titolo di credito)nei confronti del debitore e dei terzi, è sufficiente compiere il contratto di trasferimento e fare diventare l’acquirente del credito “portatore legittimo” del titolo.

Portatore legittimo del titolo è chiunque ha il possesso del titolo: perciò il titolare di un credito cartolare per fare diventare un terzo titolare di detto credito, deve concludere con lui il contratto di trasferimento e trasmettergli i l possesso del documento. In seguito al trasferimento del possesso, si trasferisce al portatore anche la legittimazione a pretendere dal debitore la prestazione indicata nel titolo. Quando il credito cartolare viene trasferito ad un terzo, detto credito presenta i caratteri della autonomia e della letteralità.

E precisamente per quanto riguarda l’autonomia, diciamo che essa ha un duplice significato:

 Innanzitutto nel senso che il debitore cartolare non può opporre al terzo divenuto portatore legittimo del titolo, le eccezioni derivanti dal cosiddetto “rapporto sottostante”, (detto anche rapporto fondamentale) ossia del rapporto giuridico che è alla base e che quindi ha dato luogo all’emissione del titolo di credito.

 Secondariamente, per autonomia si intende l’applicazione alla circolazione del credito cartolare del principio “possesso di buona fede [del titolo di credito] val titolo”. Ovvero, chi in buona fede (e cioè ritenendo che il portatore legittimo del titolo abbia effettivamente il potere di disporre del credito cartolare) acquista da lui un credito cartolare e diventa a sua volta portatore legittimo del titolo, acquista il credito cartolare anche se chi glielo ha trasferito non ne era titolare.

Ad esempio: se A è titolare di un titolo al portatore che gli viene rubato da B; B non è certamente diventato titolare del titolo e del credito in esso incorporato, poiché il furto non costituisce un fatto giuridico idoneo a trasferire il titolo e il credito cartolare da A a B; ma B pur non essendo titolare, egualmente è divenuto portatore legittimo del titolo, avendone il possesso e trattandosi di un titolo al portatore; se perciò un terzo C acquista da B il credito cartolare, ritenendo che B ne sia il titolare e facendosi trasmettere dallo stesso B il possesso del titolo, acquista il credito benché il suo dante causa (B) non ne fosse il titolare, e così A non può più rivendicare la proprietà del titolo e perde il suo diritto di credito. Questa soluzione comporta che la posizione giuridica di C (cioè l’essere divenuto creditore cartolare) non dipende, ed è perciò autonoma, da quella di B che non aveva il potere di trasferire un diritto di cui era privo non essendo creditore cartolare.

Per quanto riguarda invece la letteralità del diritto cartolare diciamo che con questa espressione si suole esprimere il concetto per cui il debitore che ha assunto un’obbligazione cartolare deve compiere la prestazione esattamente indicata nel titolo, cioè quale risulta secondo i termini letterali delle clausole contenute nel documento, e quindi senza potersi richiamare ad accordi successivi che modifichino detto contenuto, a meno che questi accordi non siano intercorsi proprio con l’attuale titolare del credito cartolare; ad esempio: se uno dei precedenti titolari aveva concesso una proroga della scadenza del credito cartolare, il successivo acquirente non è tenuto a rispettare tale proroga, perché la dilazione di pagamento deriva da una convenzione che ha dato perciò luogo ad un rapporto diverso dal rapporto cartolare al quale egli è ugualmente estraneo.

In definitiva possiamo dunque dire che legittimazione, autonomia e letteralità concorrono a rendere rapida e sicura la circolazione dei titoli di credito: infatti chi appare dal documento portatore legittimo del titolo di credito può pretendere l’adempimento della prestazione mercè presentazione del titolo stesso, senza dover provare di esserne anche il titolare; quindi chi ha acquistato il credito cartolare è sicuro che il debitore non gli potrà opporre nessuna delle eccezioni che avrebbe potuto opporre ai titolari precedenti del credito per rapporti intercorsi con loro; inoltre, chi ha acquistato il titolo di credito ricevendone il possesso dal portatore legittimo del titolo stesso, è sicuro di acquistare il credito cartolare anche se il portatore legittimo del titolo non era il titolare del credito cartolare.

 Pertanto dall’esame della disciplina ordinaria sulla cessione dei diritti di credito, dei rischi emersi – a carico del cessionario – vengono eliminati quelli dipendenti:

a) dalla mancanza di titolarità del cedente;

b) dall’opponibilità, ad opera del debitore ceduto, delle eccezioni personali al cedente stesso.

È ovvio, quindi, che la posizione dell’acquirente del titolo di credito è molto più sicura di quella del cessionario del diritto di credito, in quanto è stata resa più simile a quella dell’acquirente di un bene mobile. Proprio per questo motivo, il legislatore non ha ritenuto di tutelare l’esigenza di garantire una circolazione rapida e sicura dei crediti cartolari fino ad arrivare al punto di assicurare il diritto all’adempimento della prestazione al terzo portatore legittimo del titolo anche nelle ipotesi in cui la sottoscrizione del debitore cartolare non è autentica (cosiddetta falsità) ovvero non è consapevole (per incapacità) o comunque non è a lui riferibile: infatti secondo l’art. 1993 c.1 le eccezioni di falsità della firma e di difetto di capacità o di rappresentanza al momento dell’emissione del titolo di credito sono opponibili a chiunque sia il portatore legittimo del titolo, anche se è in buona fede.

Inoltre, permane il rischio del mancato pagamento del debitore cartolare, per il quale è previsto un rimedio indiretto solo nelle leggi sulla cambiale (art. 19) e sull’assegno bancario (art. 21) in cui è espressamente previsto che, salva clausola contraria, chi trasferisce il credito cartolare è responsabile nei confronti dei successivi acquirenti portatori legittimi del titolo per il mancato pagamento del debitore; cioè praticamente con questa regola si assicura all’acquirente della cambiale o dell’assegno un’azione di regresso (rivalsa) contro l’alienante.

In generale la disciplina deriva dalla incorporazione del diritto di credito nel documento, ossia dal costante collegamento che vi è tra il titolo di credito (documento) ed il diritto cartolare

– sia nel momento della costituzione di tale diritto

– sia nel momento della sua circolazione

– sia, infine, nel momento della sua estinzione.

E precisamente:

 il titolo di credito è, innanzitutto, un documento costitutivo del diritto cartolare, nel senso che se non si crea un documento (con le caratteristiche stabilite, o riconosciute, dalla legge) non è possibile costituire un diritto cartolare.

 Secondariamente, il diritto cartolare è collegato al documento non solo nel momento della sua costituzione, ma anche nel momento della sua circolazione; infatti, per trasferire il credito cartolare e fare diventare altri titolari erga omnes di detto credito, è necessario far diventare l’acquirente portatore legittimo del documento.

 Infine diciamo che, il diritto cartolare è collegato al documento anche nel momento della sua estinzione (pagamento). Pertanto, il debitore cartolare non è tenuto a soddisfare il suo debito nei confronti di chi non sia portatore legittimo del documento, anche se lo stesso sia il titolare del diritto cartolare. Così, se il titolare di un credito cartolare subisce il furto o la distruzione del titolo di credito, è ancora titolare del credito cartolare, ma non può pretenderne il pagamento dal debitore poiché, non potendo più presentargli il titolo, ha perso la legittimazione ad ottenere la prestazione indicata nel titolo stesso (art. 1992); ne tanto meno può trasferire ad altri il suo credito, in quanto non è più portatore legittimo del titolo di credito e quindi non può trasmetterne il possesso con l’osservanza della legge di circolazione propria del titolo.

del titolo stesso, senza dover provare di esserne anche il titolare; quindi chi ha acquistato il credito cartolare è sicuro che il debitore non gli potrà opporre nessuna delle eccezioni che avrebbe potuto opporre ai titolari precedenti del credito per rapporti intercorsi con loro; inoltre, chi ha acquistato il titolo di credito ricevendone il possesso dal portatore legittimo del titolo stesso, è sicuro di acquistare il credito cartolare anche se il portatore legittimo del titolo non era il titolare del credito cartolare. Pertanto dall’esame della disciplina ordinaria sulla cessione dei diritti di credito, dei rischi emersi – a carico del cessionario – vengono eliminati quelli dipendenti:

a) dalla mancanza di titolarità del cedente;

b) dall’opponibilità, ad opera del debitore ceduto, delle eccezioni personali al cedente stesso.

È ovvio, quindi, che la posizione dell’acquirente del titolo di credito è molto più sicura di quella del cessionario del diritto di credito, in quanto è stata resa più simile a quella dell’acquirente di un bene mobile. Proprio per questo motivo, il legislatore non ha ritenuto di tutelare l’esigenza di garantire una circolazione rapida e sicura dei crediti cartolari fino ad arrivare al punto di assicurare il diritto all’adempimento della prestazione al terzo portatore legittimo del titolo anche nelle ipotesi in cui la sottoscrizione del debitore cartolare non è autentica (cosiddetta falsità) ovvero non è consapevole (per incapacità) o comunque non è a lui riferibile: infatti secondo l’art. 1993 c.1 le eccezioni di falsità della firma e di difetto di capacità o di rappresentanza al momento dell’emissione del titolo di credito sono opponibili a chiunque sia il portatore legittimo del titolo, anche se è in buona fede.

Inoltre, permane il rischio del mancato pagamento del debitore cartolare, per il quale è previsto un rimedio indiretto solo nelle leggi sulla cambiale (art. 19) e sull’assegno bancario (art. 21) in cui è espressamente previsto che, salva clausola contraria, chi trasferisce il credito cartolare è responsabile nei confronti dei successivi acquirenti portatori legittimi del titolo per il mancato pagamento del debitore; cioè praticamente con questa regola si assicura all’acquirente della cambiale o dell’assegno un’azione di regresso (rivalsa) contro l’alienante. In generale la disciplina deriva dalla incorporazione del diritto di credito nel documento, ossia dal costante collegamento che vi è tra il titolo di credito (documento) ed il diritto cartolare

– sia nel momento della costituzione di tale diritto

– sia nel momento della sua circolazione

– sia, infine, nel momento della sua estinzione.

E precisamente:

 il titolo di credito è, innanzitutto, un documento costitutivo del diritto cartolare, nel senso che se non si crea un documento (con le caratteristiche stabilite, o riconosciute, dalla legge) non è possibile costituire un diritto cartolare.

 Secondariamente, il diritto cartolare è collegato al documento non solo nel momento della sua costituzione, ma anche nel momento della sua circolazione; infatti, per trasferire il credito cartolare e fare diventare altri titolari erga omnes di detto credito, è necessario far diventare l’acquirente portatore legittimo del documento.

 Infine diciamo che, il diritto cartolare è collegato al documento anche nel momento della sua estinzione (pagamento). Pertanto, il debitore cartolare non è tenuto a soddisfare il suo debito nei confronti di chi non sia portatore legittimo del documento, anche se lo stesso sia il titolare del diritto cartolare. Così, se il titolare di un credito cartolare subisce il furto o la distruzione del titolo di credito, è ancora titolare del credito cartolare, ma non può pretenderne il pagamento dal debitore poiché, non potendo più presentargli il titolo, ha perso la legittimazione ad ottenere la prestazione indicata nel titolo stesso (art. 1992); ne tanto meno può trasferire ad altri il suo credito, in quanto non è più portatore legittimo del titolo di credito e quindi non può trasmetterne il possesso con l’osservanza della legge di circolazione propria del titolo.

Nel caso in cui volesse riacquistare la legittimazione, il titolare del credito cartolare deve o ridiventare portatore legittimo del titolo, ovvero svolgere una procedura giudiziaria – detta procedura di ammortamento – in cui viene emesso e diviene definitivo un provvedimento dell’autorità giudiziaria, con cui si toglie al titolo la proprietà di incorporare il diritto cartolare (cioè praticamente si “scorpora” il diritto dal documento). I rapporti tra titolarità del diritto cartolare e legittimazione all’esercizio di tale diritto possono, dunque, in due diversi modi, e precisamente:

1) lo stesso soggetto è ad un tempo titolare del diritto cartolare e legittimato all’esercizio di tale diritto; ad esempio: A ha assunto un debito cartolare nei confronti di B, il quale, avendone il possesso, è portatore legittimo del relativo titolo di credito al portatore; successivamente B trasferisce a C il credito cartolare, trasmettendogli il possesso del documento, facendolo diventare portatore legittimo del titolo; e così fa C nei confronti di D. Uno dopo l’altro, perciò, B, C e D diventano titolari del credito cartolare e nello stesso tempo legittimati all’esercizio dello stesso: pertanto D, essendo l’ultimo portatore legittimo, potrà pretendere il pagamento “verso presentazione del titolo” al debitore A (art. 1992 c.1).

2) oppure, un soggetto è titolare del credito cartolare ed un altro soggetto è legittimato all’esercizio dello stesso: con riferimento all’esempio precedente, quindi, se il titolo al portatore viene rubato a D da E, titolare del credito rimane D che però ha perso la legittimazione a pretendere il pagamento, mentre il ladro E, pur non essendo titolare del credito, è però portatore legittimo del titolo di cui ha appreso il possesso.

Poiché il portatore legittimo è legittimato all’esercizio del diritto cartolare, il debitore, che “senza dolo o colpa grave” adempie la sua prestazione nei suoi confronti, è liberato dalla sua obbligazione, anche se il portatore non è il titolare del diritto cartolare; così, sempre prendendo in riferimento l’esempio precedente, se A paga la somma dovuta al ladro E, ignorando senza sua colpa grave che E è un ladro e perciò non è titolare del diritto cartolare, paga bene e l’obbligazione cartolare è estinta. Pertanto possiamo dire che, il titolo di credito è un documento costitutivo del diritto cartolare e necessario per esercitare il diritto stesso. Inoltre, tale diritto cartolare è un diritto letterale ed autonomo alla cui circolazione si applica il principio “possesso di buona fede val titolo”.

 

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