Società irregolari

Tutte le società sono soggette all’obbligo della pubblicità, con l’iscrizione nel registro delle imprese, tuttavia tale pubblicità ha diversa efficacia a seconda dei casi:

  • per la società semplice essa ha solo effetti di pubblicità notizia.
  • per le società in nome collettivo e in accomandita semplice l’iscrizione sul registro delle imprese costituisce condizione della piena autonomia patrimoniale.
  • per le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata l’iscrizione è condizione di efficacia dello stesso contratto sociale.

Lo stesso vale per le cooperative e le mutue assicuratrice.

Società irregolari, dunque, possono essere solo le società in nome collettivo e in accomandita semplice, e l’irregolarità dà luogo ad una modificazione della loro disciplina normale. Manca insomma una categoria delle società irregolari.

 Società occulte

Il concetto di contratto di società enunciato dall’art. 2247 è più ampio dei vari tipi di società regolati dalla legge, perché in nessuno di essi può farsi rientrare la società occulta. Essa, pur avendo i requisiti espressi nell’art. 2247, presenta una caratteristica del tutto peculiare: per intese intervenute tra soci, questa società deve rimanere segreta (occulta), essendo destinata a restare un accordo interno. All’esterno, infatti, chi opera è uno solo, il quale peraltro agisce in nome proprio.

La società occulta:

  • non rientra nell’associazione in partecipazione, perché la gestione spetta comunque a tutti i soci, limitandosi chi opera all’esterno ad eseguire la volontà del gruppo.
  • non rientra nella società semplice, perché quest’ultima è regolata anche in funzione della sua manifestazione esterna.
  • non può essere oggetto delle norme sull’autonomia patrimoniale, perché la destinazione di beni allo scopo dell’esercizio collettivo di un’attività economica dev’essere pubblica e conoscibile all’esterno.
  • non può essere oggetto delle norme sulla responsabilità illimitata e solidale di tutti i soci perché tale responsabilità richiede che vi sia un rappresentante comune, mentre nella società segreta chi agisce opera in nome proprio.

Questa figura di società, quindi, manifestando l’esistenza di società atipiche, in mancanza di una disciplina espressa va regolata in via di analogia, ricorrendo ai principi generali.

 Società fiduciarie

Le società fiduciarie sono disciplinate dalla l. n. 1966 del 1939. La loro funzione fondamentale è quella di amministrare i beni per conto di terzi, cosa che, per lo più, comporta l’intestazione fiduciaria dei beni stessi alla società.

L’attività delle società fiduciarie ha per oggetto prevalente l’amministrazione di valore mobiliari (es. azioni, obbligazioni, titoli di Stato), tuttavia, negli ultimi tempi si è andata sempre più delineando una forma estremamente libera di amministrazione, identificabile più che con la semplice amministrazione dei valori immobiliari, con la gestione di un capitale: una somma di denaro che il cliente affida alla società con il compito di investirla in titoli e valori immobiliari allo scopo di farla fruttare e di conservare od accrescere il suo valore reale.

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