Il codice regola varie figure concrete (tipi) di società:

  1. società semplice.
  2. società in nome collettivo.
  3. società in accomandita semplice.
  4. società per azioni.
  5. società in accomandita per azioni.
  6. società a responsabilità limitata.
  7. società cooperative.

Il codice di commercio per dare stabilità alle organizzazioni societarie era ricorso all’espediente di attribuire loro la personalità, tuttavia, nei casi in cui i soci erano pochi e svolgevano personalmente l’attività sociale, questo nuovo soggetto che si veniva a creare era palesemente un artificio.

Il codice attuale, più realisticamente, ha distinto tra:

  • le società di persone, alle quali viene riconosciuta la semplice autonomia patrimoniale, in quanto il patrimonio sociale viene reso insensibile alle vicende relative ai patrimoni individuali dei soci.
  • le società di capitali, per le quali viene mantenuta la personalità giuridica.

Questi due concetti (autonomia patrimoniale e personalità giuridica), tuttavia, non sono contrapposti, ma appaiono piuttosto come gradazioni di uno stesso fenomeno, per cui è consentito alle società dotate di semplice autonomia patrimoniale di trasformarsi in società aventi contenuto patrimoniale, e viceversa (art. 2498).

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