Gli effetti della iscrizione dell’atto costitutivo nel registro delle imprese sono quelli propri della pubblicità dichiarativa e quindi i fatti iscritti sono opponibili ai terzi sia se li conoscevano sia se non li conoscevano o non li potevano conoscere. La mancata iscrizione comporta invece i cosiddetti effetti negativi della pubblicità e quindi il fatto che il contenuto dell’atto costitutivo non è opponibile ai terzi a meno che non si dimostri che i terzi, pur in mancanza della pubblicità, ne erano comunque a conoscenza. Per la società di persone la mancata registrazione comporta la irregolarità.

La irregolarità può essere iniziale e quindi dipendere dal fatto che sin dal momento della costituzione non si è provveduto alla iscrizione nel registro delle imprese o sopravvenuta e cioè dipendere dal fatto che una società inizialmente iscritta sia stata cancellata dal registro delle imprese pur continuando la sua attività. La irregolarità tuttavia non incide sul rapporto tra i soci che rimangono comunque vincolati dal contratto sociale che rimane valido per tutta la sua durata ma solo nei rapporti con i terzi per i quali si applicano le disposizioni stabilite in tema di società semplice con le seguenti eccezioni:

a) rimane ferma per la società in nome collettivo la responsabilità illimitata e solidale di tutti i soci e per le società in accomandita semplice la responsabilità solidale e illimitata dei soci accomandatari

b) il regime della rappresentanza.

In sostanza quindi la legge equipara la posizione delle società che essendo soggette alla pubblicità dichiarativa non vi si attengono a quella delle società per le quali tale pubblicità non è richiesta ma tale equiparazione non è assoluta. Infatti per quanto riguarda la rappresentanza non si applicano i principi stabiliti per la società semplice e quindi si presume che la rappresentanza spetti a tutti i soci che agiscono per la società. Infatti spettando per legge il potere di amministrazione ad ogni socio e il potere di rappresentanza a ciascun socio amministratore le limitazioni al potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi a meno che non si dimostri che essi le conoscevano.

Pertanto il terzo che contratta con una società irregolare non ha l’onere di accertare in base al contratto sociale il potere di rappresentanza del socio che agisce, obbligo che invece ha il terzo che contratta con una società semplice e tale differenza si giustifica perfettamente tenendo conto dei diversi principi che sussistono per l’ipotesi in cui sia prevista una pubblicità dichiarativa e quella in cui non lo sia. Così nella società in accomandita semplice la limitazione della responsabilità dei soci accomandanti permane ed è opponibile ai terzi anche se non è portata a conoscenza dei terzi con mezzi idonei in quanto la presenza dei soci accomandanti accanto agli accomandatari è una caratteristica essenziale di tale tipo di società mentre nella società semplice il patto di limitazione della responsabilità del socio è efficace solo se portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei.

Anche tale differenza si giustifica con il fatto che nell’accomandita irregolare il terzo sa dell’esistenza di soci con responsabilità limitata mentre chi contratta con una società semplice non sarebbe sufficientemente tutelato dato che il regime normale per tale tipo di società sarebbe quello della responsabilità solidale e illimitata di tutti i soci. Nella categoria delle società irregolari rientrano anche le cosiddette società di fatto che si formano senza stipulare un contratto sociale sulla base di un comportamento di fatto di più soggetti che creano un fondo comune per l’esercizio in comune di una attività commerciale al fine di dividerne gli utili.

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