A questo punto, almeno fino alla riforma del 2000, occorreva ottenere, da parte del tribunale, l’omologazione, consistente in un provvedimento di volontaria giurisdizione avente ad oggetto un controllo di legalità, destinato a verificare l’adempimento delle condizioni stabilite dalla legge per la costituzione della società. La l. 340 del 2000, tuttavia, ha abolito tale omologazione aprendo la strada all’attuale art. 2330, secondo il quale:

  • co. 1: il notaio, ricevuto l’atto costitutivo, deve depositarlo entro venti giorni presso l’ufficio del registro delle imprese, allegando i documenti comprovanti la sussistenza delle condizioni previste dall’art. 2329.

Se le autorizzazioni devono essere rilasciate dopo la stipulazione dell’atto costitutivo, il termine decorre dal giorno in cui l’originale o la copia autenticata del provvedimento di autorizzazione è stato consegnato al notaio.

  • co. 2: se il notaio e gli amministratori non depositano l’atto costitutivo, ciascun socio può provvedervi a spese della società.
  • co. 3: contestualmente al deposito deve essere chiesta l’iscrizione nel registro delle imprese, a cui l’ufficio provvedere verificata la regolarità formale della documentazione , ossia senza entrare nell’esame del contenuto.
  • co. 4: se vi sono delle sedi secondarie, occorre anche l’iscrizione nell’ufficio del registro delle imprese del luogo ove la sede secondaria è posta.

Come dispone l’art. 2331, con l’iscrizione nel registro la società acquista la personalità giuridica. Tale iscrizione, quindi, ha un effetto costitutivo ed è questo il momento della nascita della società. Se per qualche motivo l’iscrizione non avviene, infatti, la società per azioni non esiste come tale. Nel caso in cui i contraenti diano ugualmente impulso all’attività, e quindi operino come soci, si potrà eventualmente considerare che tra essi nasca una società in nome collettivo, con le relative conseguenze in termini di responsabilità.

Ai sensi dell’art. 2331 co. 4, la mancata iscrizione entro novanta giorni dalla stipulazione dell’atto costitutivo o dal rilascio delle autorizzazioni previste al n. 3 dell’art. 2329 fa sì che l’atto costitutivo perda efficacia e che, venendo meno il vincolo sulle somme versate a titolo di conferimento, la banca sia tenuta a restituirle ai sottoscrittori.

L’iscrizione, comunque, produce anche altri effetti, il più importante dei quali è quello dell’opponibilità ai terzi. L’art. 2448 stabilisce che gli atti per i quali il codice prescrive l’iscrizione o il deposito nel registro sono opponibili ai terzi solo dopo tale pubblicazione, a meno che la società provi che i terzi ne erano a conoscenza. Per le operazioni compiute entro il quindicesimo giorno dalla pubblicazione, tuttavia, gli atti non sono opponibili ai terzi che provino di essere stati nell’impossibilità di averne conoscenza.

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