Alla scadenza, il pagamento della somma cambiaria deve essere chiesto al trattario nella cambiale tratta, e all’emittente nella cambiale propria. Quanto al tempo, invece, diciamo che il pagamento deve essere chiesto nel giorno di scadenza (se questo non è festivo) o in uno dei due giorni feriali successivi (art. 43 c.1 1.camb.).

A tal proposito è opportuno specificare che, se la data di scadenza cade in giorno festivo legale, allora essa è prorogata al primo giorno feriale successivo (art. 96 1.camb.). Se si tratta di scadenza a vista, la cambiale deve essere presentata al pagamento entro un anno dalla data di emissione, anche se tuttavia il traente può allungare od abbreviare detto termine, mentre i giranti possono soltanto abbreviarlo (art. 39 c.1 1.camb.).

Inoltre, se si lascia trascorrere – senza richiedere il pagamento – il termine abbreviato dal traente, si perde l’azione cambiaria contro tutti gli obbligati di regresso; mentre, se si lascia trascorrere il termine abbreviato da un girante, si perde solo l’azione di regresso contro quel girante (art. 60 c.2 e 3 1.camb.). Quanto al luogo, la cambiale deve essere presentata nel luogo (ossia comune) e all’indirizzo indicato quale luogo di pagamento; nel caso in cui mancasse l’indirizzo, allora il pagamento deve essere chiesto nella casa di residenza delle seguenti persone:

a) del trattario, nella cambiale tratta;

b) dell’emittente, nel pagherò;

c) del domiciliatario, nella cambiale domiciliata (art. 44 1.camb.).

Inoltre, legittimato a chiedere il pagamento è – trattandosi di un titolo all’ordine – il portatore legittimo della cambiale, ovvero chi risulta ultimo giratario in base ad una serie continua di girate; è opportuno specificare – tuttavia – che le girate cancellate si hanno per non scritte (art. 20 c.1 1.camb.). Il debitore non è obbligato a verificare che le firme dei giranti siano autentiche, dovendo solo controllarne la continuità formale; ma – tuttavia – se il debitore non conosce di persona l’ultimo giratario, deve accertane l’identità (ad esempio, pretendendo l’esibizione di un documento di identificazione quale: passaporto, carta d’identità, …).

In deroga all’art. 1181 c.c., il portatore non può rifiutare il pagamento parziale; infatti, in caso di pagamento parziale il trattario o l’emittente non possono pretendere la restituzione del titolo quietanzato, ma possono esigere che del pagamento parziale sia fatta menzione sulla cambiale e che gliene sia data ricevuta (art. 45 c.2 e 3 1.camb.).

Inoltre, il portatore legittimo della cambiale può rifiutarne il pagamento anticipato, cioè che gli viene offerto prima della scadenza; d’altra parte, il debitore, che paga prima della scadenza, paga a suo rischio e pericolo, poiché se dimostra successivamente che il portatore legittimo, al quale egli ha pagato la somma cambiaria, non era il titolare del credito cambiario e che il vero titolare avrebbe potuto fare valere i suoi diritti se il pagamento non fosse stato anticipato, è costretto a pagare una seconda volta.

MORA DEL CREDITORE: se la cambiale non viene presentata per il pagamento nel termine stabilito, qualsiasi debitore cambiario ha facoltà di depositare la somma presso l’autorità competente (che, per le cambiali pagabili nella Repubblica, è la Banca d’Italia) a spese, rischio e pericolo del creditore cambiario (art. 48 1.camb.).

 

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