L’accettazione è un istituto proprio della cambiale tratta, e il suo effetto è quello di far diventare il trattario obbligato cambiario diretto (art. 33 c.1 1. camb.). Prima dell’accettazione, infatti, il portatore non ha contro il trattario nessuna azione: né cambiaria, appunto perché manca l’accettazione e né ordinaria, perché anche se il trattario è debitore verso il traente ed anche se l’ha autorizzato a emettere la tratta, tale obbligazione sussiste – sul piano extracambiario – soltanto verso il traente, e non verso il portatore della cambiale.

L’accettazione può essere chiesta fino al giorno della scadenza dal portatore legittimo o anche da un semplice detentore della cambiale: cioè l’accettazione va chiesta alla residenza del trattario (ai sensi dell’art. 26 1. camb.). La cambiale a certo tempo vista deve essere presentata all’accettazione entro 1 anno dalla data di emissione; il termine annuale può essere prolungato o abbreviato dal traente, mentre dai giranti può essere soltanto abbreviato (art. 28 1. camb.).

Il traente può vietare che la cambiale sia presentata all’accettazione (di solito ciò accade quando il traente si riserva di fornire al trattario la provvista solo alla scadenza della cambiale): questo divieto si attua apponendo sulla cambiale la clausola “non accettabile” o altra equivalente. Non si può dichiarare la cambiale non accettabile nelle seguenti tre ipotesi (art. 27 c.2 1. camb.):

  1. quando la scadenza è a certo tempo vista (e quindi la cambiale deve essere presentata all’accettazione, onde inizi a decorrere il tempo per il pagamento);
  2. quando la cambiale è pagabile da un terzo (domiciliazione completa);
  3. quando deve essere pagata dallo stesso trattario, ma in un luogo diverso dalla sua residenza (domiciliazione incompleta).

In tutte le ipotesi di cambiale domiciliata, la presentazione per l’accettazione è necessaria per consentire al trattario di predisporre i mezzi, per evitare che il pagamento venga fatto nel luogo e dalla persona indicati dalla cambiale. Nell’ipotesi in cui il traente apponga la clausola “non accettabile”, se egualmente la cambiale viene presentata all’accettazione e il trattario la rifiuta, gli obbligati di regresso non sono responsabili per il questo rifiuto.

Se invece, malgrado la clausola “non accettabile”, il trattario accetta la cambiale, l’accettazione è valida e l’accettante diventa obbligato cambiario diretto. Il traente può anche vietare che la presentazione dell’accettazione avvenga prima che sia trascorso un dato termine (dilatorio), nel qual caso egli è libero da responsabilità per il rifiuto dell’accettazione richiesta prima della scadenza di detto termine (art. 27 c.3 1. camb.).

Il trattario, al quale sia chiesta l’accettazione, può chiedere che gli sia fatta una seconda presentazione il giorno seguente (in modo che egli possa servirsi del giorno di intervallo per chiedere notizie della cambiale al traente, soprattutto per accertare che la cambiale sia stata effettivamente emessa dallo stesso traente). Tuttavia, il trattario non può pretendere che la cambiale sia lasciata in sua detenzione. Se il trattario richiede la seconda presentazione e il portatore non gliela concede, il portatore non può esercitare l’azione di regresso per mancata accettazione, purchè la richiesta della seconda presentazione e il rifiuto di concederla risultino dal protesto (art. 29 1. camb.).

Per quanto riguarda la forma dell’accettazione, il trattario accetta la cambiale apponendo sulla stessa la clausola “accettato” o “visto”, o altra equivalente, seguita dalla sottoscrizione autografa, e dall’indicazione del luogo e della data di nascita ovvero dal codice fiscale. L’accettazione deve essere apposta sulla cambiale e non ha quindi valore di obbligazione cambiaria di un’accettazione per un atto separato (ad esempio, per lettera o per telegramma).

Quanto, invece, alla Revoca dell’accettazione diciamo che se la sottoscrizione viene cancellata dal trattario prima di restituire il titolo, l’accettazione si ha per non avvenuta in quanto la cancellazione si presume fatta – fino a prova contraria – prima della restituzione del titolo (art. 34 c.1 1. camb.). Se però il trattario, prima della cancellazione, ha dato notizia per iscritto dell’accettazione al portatore o ad un qualsiasi firmatario della cambiale, rimane obbligato cambiariamente verso costoro.

Dunque, se il trattario rifiuta l’accettazione, non diviene obbligato cambiari. In seguito al rifiuto, il portatore legittimo della cambiale, dopo aver fatto constatare la mancanza di accettazione per mezzo del protesto, può esercitare subito (ossia, senza attendere la scadenza della cambiale) il suo credito di regresso contro il traente, i giranti e i loro avallanti (cosiddetta azione di regresso per mancata accettazione), pretendendo dagli stessi il pagamento della loro somma cambiaria, detratto lo sconto (a tal proposito è opportuno specificare che ai sensi degli artt. 50 e 55 c.2 1. camb, per sconto s’intende la somma corrispondente agli interessi, calcolati in base al tasso ufficiale vigente alla data del regresso, dal giorno del pagamento anticipato al giorno della scadenza fissata nella cambiale).

L’accettazione deve essere incondizionata, cioè fatta per tutta la somma e senza introdurre modifiche (art. 31 1. camb.). Se l’accettazione viene fatta sotto condizione, l’accettante non assume alcuna obbligazione cambiaria e si hanno – perciò – gli stessi effetti che nel caso di rifiuto dell’accettazione; se l’accettazione viene fatta solo per una parte della somma o introducendo modifiche, l’accettante resta obbligato cambiariamente nei termine della sua accettazione, ma il portatore può agire subito contro gli obbligati di regresso (nel caso di accettazione parziale può agire solo per la differenza di somma).

 

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