L’impresa per il diritto non assurge a organismo unitario e autonomo e viene considerata secondo vari aspetti: come attività (profilo dinamico) l’impresa necessariamente si ricollega alla persona dell’imprenditore che svolge l’attività e per questo la legge prevede la figura dell’imprenditore e pone a suo carico particolari obblighi non considerando l’impresa come tale; considerata nel suo aspetto patrimoniale (profilo statico) l’impresa è una combinazione di beni in vista di uno scopo economico produttivo/lucrativo allo stesso tempo.

Si determina allora unità della destinazione economica la cui influenza non va però in realtà oltre, per il diritto, a quella che si attua nella universalità di cose. L’unificazione rimane finché l’imprenditore mantiene la volontà di destinare i beni all’organizzazione produttiva e finché il complesso dei beni rimane nel patrimonio dell’imprenditore si confonde con i suoi altri beni potendo costituire garanzia patrimoniale.

L’impresa può esser poi considerata come organizzazione in atto ossia complesso di apparati e regole concretamente preposti al suo funzionamento, l’impresa ha una sua individualità e obiettività e costituisce entità gerarchica basata su un principio ordinante e uno gerarchico che se anche trovano origine nel potere d’iniziativa dell’imprenditore non sono giuridicamente irrilevanti.

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