L’impugnativa viene proposta mediante atto di citazione dinanzi al tribunale del luogo dove la società ha sede (art. 2378). Il socio (o i soci) opponenti devono dimostrare di essere possessori, al momento dell’impugnazione, del numero di azioni a tale scopo necessario.

L’impugnante può anche richiedere la sospensione dell’esecuzione della deliberazione impugnata, cosa questa che va fatta con ricorso depositato contestualmente al deposito della citazione. La decisione della sospensione spetta al giudice designato per la trattazione della causa, ma se ricorrono motivi di eccezionale e motivata urgenza, il presidente del tribunale, senza neanche sentire la società, può provvedere con decreto motivato, nel quale deve comunque designare il giudice per la trattazione, fissando la data (entro quindici giorni) dell’udienza davanti a quest’ultimo.

All’udienza il giudice, qualora lo ritenga utile, può esperire un tentativo di conciliazione, eventualmente suggerendo le modificazioni da apportare. L’art. 2377 co. 8 prevede una forma di sanatoria: l’annullamento della deliberazione non può aver luogo se la deliberazione impugnata viene sostituita con un’altra presa in conformità della legge e dello statuto. Impedendone l’annullamento, quindi, la seconda deliberazione sana ex tunc la prima.

Il co. 9 fa salvi i diritti acquisiti dai terzi sulla base della deliberazione sostitutiva, dove non è richiesto che i terzi siano in buona fede.

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