Invalidità delle deliberazioni dei soci

Al di là dei termini usati dalla legge risulta quindi chiara che la disciplina delle invalidità delle deliberazioni è simile nelle società per azioni e nelle società a responsabilità limitata, restando ferma sulla distinzione tra vizi della formazione e vizi del contenuto. A questa distinzione corrispondono due diverse discipline di impugnazione della deliberazione, disciplina detta ordinaria la prima e aggravata la seconda. Tale sistema però subisce alcune modificazioni come abbiamo visto in caso di mancanza di convocazione o verbalizzazione, o quando oggetto della deliberazione sia l’inserimento di una clausola nell’atto costitutivo o statuto che prevede un oggetto sociale impossibile o illecito (e in questo caso l’impugnativa può essere proposta senza limite di tempo), o quando si tratti di invalidità di deliberazioni concernenti l’approvazione del bilancio o la trasformazione o, per le società per azioni, in materia di emissione di obbligazioni.

In termini generali tuttavia alla invalidità per vizi relativi alla formazione si applica la disciplina ordinaria. Tali vizi possono riguardare il fatto che l’assemblea non si è costituita in modo regolare, o perché non si è adempiuto alle relative formalità, o perché non erano presenti i soci necessari per la costituzione regolare dell’assemblea stessa. La presenza invece di persone non legittimate costituisce causa di invalidità solo quando essa sia risultata determinante ai fini della regolare costituzione dell’assemblea stessa. Le invalidità dei singoli voti o il loro errato conteggio non è rilevante se non quando abbia determinato il venir meno della maggioranza sulla quale la deliberazione si fonda e pertanto la esclusione dalla votazione di persone legittimate e l’errore di conteggio non determinano invalidità se nonostante tale irregolarità la deliberazione sarebbe stata ugualmente assunta.

Impugnazione delle deliberazioni dei soci

La disciplina ordinaria

La disciplina ordinaria si distingue da quella aggravata per due aspetti: la previsione di un termine più breve per l’impugnazione e la limitazione dei soggetti legittimati a proporla. Sotto il primo aspetto il termine è di 90 giorni sia per le società per azioni che per le società a responsabilità limitata. Per quanto riguarda la legittimazione a proporre l’azione essa è riconosciuta sia nelle società per azioni che nelle società a responsabilità limitata agli amministratori e agli organi di controllo (con la differenza che nelle società a responsabilità limitata viene riconosciuta a ciascun amministratore, e quindi anche individualmente).

Diversa è invece la disciplina per la legittimazione dei soci, dissenzienti, astenuti o assenti. Infatti nelle società per azioni lo statuto può richiedere per la legittimazione all’azione un ulteriore requisito, ossia che i soci possiedano, anche congiuntamente, azioni aventi diritto di voto per la deliberazione in questione e che rappresentino una percentuale del capitale sociale pari all’uno per mille (per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio) o 5 per cento (nelle altre società per azioni). Per i soci che non hanno tali requisiti non è previsto potere di impugnativa ma solo un diritto al risarcimento del danno a loro provocato dalla illegittimità della deliberazione.

L’impugnazione deve essere proposta nel tribunale del luogo dove ha sede la società e la presentazione della domanda non sospende l’esecuzione della deliberazione. La sospensione può essere richiesta dall’impugnante e in tal caso il giudice provvede tenendo conto dei diversi interessi in gioco e può disporre anche che i soci opponenti prestino idonea garanzia per l’eventuale risarcimento dei danni. In caso di eccezionale urgenza il giudice, omessa la convocazione della società convenuta, può provvedere sull’istanza con decreto motivato. Il decreto di sospensione e la sentenza che decide sull’impugnazione devono essere iscritti nel registro delle imprese.

L’accoglimento dell’impugnazione elimina l’efficacia della deliberazione e ha effetto nei confronti di tutti i soci e degli organi sociali con efficacia retroattiva fermi restando i diritti acquistati in buona fede dai terzi sulla base di atti compiuti in esecuzione della deliberazione annullata. L’annullamento della deliberazione non può invece essere pronunciata se la delibera impugnata è sostituita con un’altra presa in conformità della legge e dello statuto. Si ha sostituzione della deliberazione quando la precedente deliberazione viene revocata, espressamente o tacitamente da una successiva deliberazione prima che la deliberazione annullata abbia prodotto i suoi effetti, o quando si adottata una nuova deliberazione con lo stesso contenuto prima che quella precedente sia divenuta operativa.

Si ha anche sostituzione quando sia adottata una nuova deliberazione con lo stesso contenuto rispetto ad una deliberazione che abbia già prodotto effetti ma tale nuova deliberazione per espressa volontà dell’assemblea deve sostituire completamente quella impugnata e quindi produrre i suoi effetti ex tunc e non ex nunc (fermi restando i diritti acquistati in buona fede dai terzi).

La disciplina aggravata

La disciplina aggravata si distingue da quella ordinaria per la legittimazione che è estesa in via di principio a chiunque ne abbia interesse (per la società per azioni è prevista anche una rilevabilità d’ufficio da parte del giudice) e per il termine ad esercitare l’azione stessa che è in via generale di tre anni. Sono previste deroghe a tale termine, come abbiamo visto, per le deliberazioni che attribuiscono alla società un oggetto sociale illecito o impossibile, che sono impugnabili senza limiti di tempo. Inoltre la legge prevede una disciplina particolare per i vizi che si riferiscano a deliberazioni di emissione di obbligazioni, aumento di capitale e riduzione del capitale con riduzione del patrimonio in quanto in questi casi il termine per l’impugnazione è ridotto a180 giorni dalla iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese o in caso di mancata convocazione a 90 giorni dall’approvazione del bilancio nel corso del quale la deliberazione è stata, anche parzialmente, eseguita.

Per le società per azioni che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio inoltre la legge dispone che non può essere pronunciata l’invalidità di deliberazioni che siano state anche parzialmente eseguite o nel caso di aumento di capitale, dopo che sia stata iscritta nel registro delle imprese l’attestazione della sua avvenuta esecuzione, anche parziale.

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