La nota integrativa è lo strumento principe per la chiarezza del bilancio, in quanto ha la funzione di dare quelle informazioni e spiegazioni che le cifre, da sole, non sono in grado di dare o comunque darebbero in modo implicito o ambiguo. Gli artt. 2427 e 2427 bis specificano, in un lungo elenco, i temi oggetto di questa sorta di breviario per la lettura del bilancio, ossia dello stato patrimoniale e del conto economico (es. indicazione dei criteri applicati nelle valutazioni, esposizione analitica delle composizioni di varie voci, elenco delle partecipazioni in società controllate e collegate).

Un particolare accento è posto dall’art. 2427 sugli effetti delle variazioni dei cambi valutari e sulle operazioni che prevedono l’obbligo per l’acquirente di retrocessioni al termine. L’art. 2427 bis, invece, ha introdotto un particolare criterio di valutazione per gli strumenti finanziari derivati e per le immobilizzazioni finanziarie iscritte a un valore superiore al loro fair value.

Il concetto di fair value, entrato nel codice in funzione dell’adozione dei principi contabili internazionali, non risulta di semplice comprensione:

  • viene determinato (co. 3):
    • per gli strumenti finanziari per i quali è possibile individuare facilmente un mercato attivo, con riferimento al valore di mercato.
    • per gli strumenti finanziari per i quali non sia possibile individuare facilmente un mercato attivo, con riferimento al valore che risulta da modelli e tecniche di valutazione generalmente accettati.
    • per la definizione di fair value (co. 5) si fa riferimento ai principi contabili riconosciuti in ambito internazionale e compatibili con la disciplina in materia dell’Unione europea.
    • il fair value non viene determinato se l’applicazione dei criteri indicati al comma precedente non dà un risultato attendibile.
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