Le modificazioni dell’atto costitutivo delle società cooperative sono soggette a iscrizione nel registro delle imprese e si realizzano in base alle norme previste per le società per azioni ( o delle società a responsabilità limitata). Occorre ribadire però che l’ingresso di nuovi soci pur comportando un aumento di capitale non comporta una modifica dell’atto costitutivo. La cooperativa può tuttavia deliberare aumenti di capitale sociale con modifica dell’atto costitutivo nel qual caso l’assemblea può autorizzare l’esclusione o la limitazione del diritto di opzione permettendo così l’ingresso di nuovi soci.

Inoltre alcune modifiche dell’atto costitutivo come ad es. la modifica dell’oggetto sociale assumono un rilievo diverso nelle società cooperative rispetto alle società per azioni in quanto mentre nelle società per azioni la modifica dell’oggetto sociale può verificarsi senza che venga meno l’interesse del socio alla partecipazione ciò nella società cooperativa è difficile se non impossibile. Per tale motivo alcuni autori hanno ritenuto la necessità dell’unanimità dei consensi per le deliberazioni relative alla modifica dell’oggetto sociale ma la legge stabilisce invece che tali modifiche possono essere adottate con la maggioranza fatto salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

La società cooperativa si scioglie per le stesse cause previste per le società di capitali ma può verificarsi anche per riduzione del numero dei soci al di sotto del minimo o per provvedimento dell’autorità di vigilanza.

Vigilanza e controlli sulle cooperative

Le società cooperative sono soggette a particolari controlli preventivi e successivi a cura (tranne che per le banche e le assicurazioni) del Ministero delle attività produttive. La vigilanza si esercita tramite le revisioni cooperative (a cadenza biennale che mirano ad accertare la natura mutualistica dell’ente) e le ispezioni straordinarie (che vengono eseguite a campione per accertare la regolarità di funzionamento amministrativo e contabile e la sussistenza dei requisiti richiesti per le agevolazioni fiscali).

In caso di irregolare funzionamento l’autorità di vigilanza può nominare un commissario dotato dei poteri dell’assemblea. La nomina di un commissario rende improcedibile l’eventuale denuncia al tribunale per gli stessi fatti così come la nomina di un ispettore da parte del tribunale impone la sospensione del procedimento iniziato per gli stessi motivi da parte dell’autorità di vigilanza. Nel caso in cui la cooperativa non persegua lo scopo mutualistico, sia inattiva o non sia in condizione di realizzare gli scopi sociali può essere disposto lo scioglimento di autorità e la liquidazione coatta della società. Le procedure di liquidazione sono simili a quelle dettate dalla legge fallimentare.

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