L’accertamento del passivo

Esso costituisce la fase centrale e più delicata della procedura fallimentare. Tale procedura si apre con la domanda di ammissione dei creditori. La domanda si presenta con ricorso e va depositata c/o la cancelleria del tribunale almeno 30 giorni prima della data dell’udienza. Sulla base delle domande presentate, il curatore predispone un progetto di stato del passivo nel quale deve indicare:

i crediti ammessi, distinti tra chirografari e privilegiati;
i crediti non ammessi in tutto o in parte (specificandone sommariamente i motivi);
i crediti ammessi con riserva

il progetto di stato del passivo è depositato in cancelleria almeno 15 giorni prima dell’udienza dell’esame. Si apre così la fase de esame dello stato passivo. Terminate le operazioni di esame, il giudice delegato forma lo stato passivo definitivo e lo dichiara esecutivo con decreto depositandolo in cancelleria. Il decreto di esecutività non preclude la possibilità di presentare nuove domande di ammissione, c.d. domande tardive, che vengono esaminate con lo stesso procedimento previsto per quelle tempestive.

Le domande tardive sono quelle presentate oltre il termine di 30 giorni prima dell’udienza di verificazione. L’attuale disciplina prevede che tali domande possono essere presentate entro 12 mesi dal deposito del decreto che rende esecutivo lo stato passivo, entro 18 per procedure particolarmente complesse. Contro lo stato passivo possono essere proposte:

– opposizioni: da parte dei creditori esclusi contro il curatore al fine di ottenere l’ ammissione del loro credito;

– impugnazioni: proposte dai creditori ammessi, dai titolari di diritti su beni della massa e sono dirette ad ottenere l’eliminazione dalla massa passiva di uno o più crediti.

Liquidazione e ripartizione dell’attivo

La liquidazione dell’attivo è rivolta a convertire in danaro i beni del fallito per soddisfare i creditori. Il curatore entro 60 giorni dalla redazione dell’inventario, predispone un prospetto di liquidazione che sottopone all’approvazione del comitato dei creditori. Nella vendita di beni mobili ed immobili si tiene conto di procedure competitive alle quali viene data la massima informazione. Ulteriore obiettivo della nuova riforma è quello di evitare, ove possibile, la disgregazione del complesso aziendale.

Per favorire ulteriormente, la vendita dell’azienda si prevede inoltre che:
in deroga all’art. 2560, l’acquirente non risponde delle obbligazioni pregresse. Tale regola può essere derogabile e si può convenire che l’acquirente si accolli in tutto o in parte i debiti;
in deroga all’art. 2112, si può convenire con le rappresentanze sindacali che solo una parte dei lavoratori si trasferisca alle dipendenze dell’acquirente;
i crediti ceduti insieme all’azienda conservano tutti i privilegi e le garanzie.

Le somme che si rendono via via disponibili sono ripartiti fra i creditori. Si provvede per prima al pagamento dei crediti prededucibili e poi di quelli dei creditori concorrenti (privilegiati e chirografari).

 

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