Il notaio che ha ricevuto l’atto costitutivo deve depositarlo entro 20 giorni presso l’ufficio del registro delle imprese di competenza territoriale, allegando i documenti che comprovino l’osservanza delle condizioni richieste per la costituzione. Se il notaio non provvede, l’obbligo incombe sugli amministratori nominati nell’atto costitutivo. Nell’inerzia di entrambi, punita con sanzione amministrativa pecuniaria, ogni socio può provvedervi a spese della società. In passato a questo punto, si apriva la seconda fase del procedimento di costituzione: il giudizio di omologazione da parte del tribunale. Questo procedimento è però stato soppresso nel 2000, mentre sopravvive come facoltativo per le sole modifiche dell’atto costitutivo.
Spetta al notaio che ha ricevuto l’atto costitutivo verificare l’adempimento delle condizioni stabilite dalla legge per la costituzione. La legge prevede sanzioni amministrative a carico del notaio che chiede l’iscrizione nel registro delle imprese di un atto costitutivo da lui rogato quando risultano manifestamente inesistenti le condizioni richieste dalla legge. Pertanto il notaio dovrà svolgere un controllo di legalità (formale e sostanziale), volto ad accertare la conformità alla legge della costituenda società.
Quindi il notaio, potrà e dovrà rifiutare di chiedere l’iscrizione nel registro delle imprese se l’atto costitutivo non rispetta le regole. Se il controllo ha esito positivo, il notaio riceve l’atto costitutivo e contestualmente al deposito richiede l’iscrizione della società nel registro delle imprese. L’ufficio del registro delle imprese, prima di procedere all’iscrizione deve verificare solo la regolarità formale della documentazione ricevuta. Con l’iscrizione nel registro delle imprese la società acquista la personalità giuridica e viene ad esistenza. Per le s.p.a. non è configurabile una s.p.a. irregolare.
Può verificarsi che tra la stipulazione dell’atto costitutivo e l’iscrizione nel registro delle imprese vengano compiute operazioni in nome della costituenda società, perché rese necessarie dallo stesso procedimento di costituzione (spese notarili e di registrazione) o per dare sollecito avvio all’attività di impresa. Per tali operazioni poste in essere dai futuri amministratori sono illimitatamente e solidamente responsabili verso i terzi coloro che hanno agito.
Prima dell’iscrizione nel registro delle imprese è vietata l’emissione delle azioni ed esse non possono formare oggetto di sollecitazione all’investimento, eccezion fatta per il caso in cui la costituzione della società avvenga per pubblica costituzione.