Il brevetto per invenzione industriale è concesso dall’Ufficio italiano brevetti e marchi, sulla base di una domanda, a pena di nullità art. 76 c.p.i..

La domanda dovrà essere corredata dalla descrizione dell’invenzione in modo sufficientemente chiaro e completo perché ogni persona esperta del ramo possa attuarla, nonché dai disegni necessari alla sua intelligenza, art. 51 c.p.i.

Ogni domanda può avere ad oggetto una sola invenzione, art. 161 c.p.i. e deve specificare ciò che si intende debba formare oggetto del brevetto, rivendicazione.

L’Ufficio brevetti è tenuto ad accertare solo la regolarità formale della domanda, la liceità e che l’invenzione abbia un oggetto per cui è consentita la brevettazione.

Non accerta se il richiedente sia titolare del diritto al brevetto, art. 119 c.p.i., né se il trovato abbia i requisiti della novità, dell’originalità, e dell’industrialità.

Dovrà rigettare la domanda se l’assenza dei requisiti di validità del brevetto risulti evidente sulla base delle stesse dichiarazioni e allegazioni del richiedente, oppure sia certa come fatto notorio, art. 170 c.p.i.

Contro le decisioni dell’ufficio l’interessato può ricorrere all’apposita Commissione dei ricorsi, art. 135 c.p.i.

Il brevetto per le invenzioni industriali dura 20 anni dalla data di deposito della domanda, art. 60 c.p.i., ed è esclusa ogni possibilità di rinnovo.

Il diritto di esclusiva sul brevetto si può perdere prima della scadenza qualora sia dichiarata la nullità del brevetto o sopravvenga una causa di decadenza dello stesso.

Il brevetto conferisce al suo titolare la facoltà esclusiva di attuare l’invenzione e di trarne profitto nel territorio nazionale, fatte salve alcune specifiche forme di libera utilizzazione dell’invenzione da parte di terzi per scopi privati e non commerciali, art. 68, 1°comma c.p.i.

L’esclusiva comprende non solo la fabbricazione, ma anche il commercio e l’importazione dei prodotti cui l’invenzione si riferisce, art. 66, 2° comma c.p.i.

L’esclusiva di commercio si esaurisce con la prima immissione in circolazione del prodotto brevettato in uno Stato membro dell’Unione Europea o dello spazio economico europeo, art. 5 c.p.i.

L’esclusiva sussiste nei limiti dell’invenzione brevettata. Tuttavia, se l’invenzione riguarda un nuovo metodo o un nuovo processo di produzione, cioè sia un’invenzione di procedimento, l’esclusiva copre solo la messa in commercio del prodotto identico a quello direttamente ottenuto con il nuovo metodo o processo, art. 66, 2° comma c.p.i.

Quindi, il titolare del brevetto potrà impedire che altri metta in commercio prodotti identici ottenuti con lo stesso metodo, ma non potrà impedire il commercio degli stessi prodotti ottenuti con metodo diverso.

Il brevetto è liberamente trasferibile sia fra vivi, sia mortis causa, indipendentemente dal trasferimento dell’azienda, art. 2589 e 63, 1° comma c.p.i.

Sul brevetto possono essere costituiti diritti reali di godimento o di garanzia, art. 140 c.p.i. e lo stesso può anche formare oggetto di esecuzione forzata e di espropriazione per pubblica utilità.

Il titolare del brevetto può altresì concedere licenza d’uso dello stesso, con o senza esclusiva di fabbricazione a favore del licenziatario. La licenza d’uso non è espressamente regolata, perciò può avere i contenuti più vari sia sugli obblighi reciproci delle parti, sia per il compenso, che può consistere sia da una percentuale sui prodotti venduti ( royalties ) o da una partecipazione agli utili.

L’invenzione brevettata è tutelata con sanzioni civili e penali, art. 127 c.p.i. e art. 473 cod. pen. In particolare, il titolare del brevetto e il licenziatario possono esercitare azione di contraffazione nei confronti di chi abusivamente sfrutti l’invenzione. La sentenza che accerta la contraffazione ordina l’inibitoria per il futuro della fabbricazione o dell’uso di quanto forma oggetto del brevetto. Sono previste anche delle sanzioni volte ad eliminare dal mercato gli oggetti realizzati in violazione del brevetto, artt. 124 – 132 c.p.i.

Il titolare del brevetto ha, in ogni caso, diritto al risarcimento del danno subito ed il giudice può disporre, come sanzione accessoria, anche la pubblicazione della sentenza sui giornali a spese del soccombente, art. 126 c.p.i.

 

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