Brevettazione internazionale. Brevetto europeo. Brevetto comunitario
Il rilascio del brevetto per invenzione attribuisce diritto di esclusiva solo sul territorio nazionale. L’esclusiva però può essere conseguita anche in altri Stati ed alcuni trattati internazionali agevolano il conseguimento di tale risultato.
La Convenzione di Parigi del 1883 per la protezione della proprietà industriale, riconosce a chi ha richiesto il brevetto per invenzione in uno Stato membro diritto di priorità per ciascuno degli stati. L’inventore dovrà presentare distinte domande per ciascun paese, ma la novità dell’invenzione è valutata con riferimento alla data del primo deposito nazionale, purché le successive domande siano presentate entro 12 mesi. L’inventore in questo modo conseguirà tanti distinti brevetti nazionali, regolati in tutto dalle singole legislazioni.
La procedura di conseguimento del brevetto internazionale è stato semplificato dal Trattato di Washington del 1970, recepito in Italia nel 1985.
La Convenzione di Monaco del 1973, entrata in vigore in Italia nel 1978, ha regolato il conseguimento del brevetto europeo. La procedura è ancora più snella del brevetto internazionale, essendo prevista una sola domanda al solo Ufficio europeo dei brevetti di Monaco. Inoltre, i brevetti europei hanno un’unica disciplina per i requisiti di brevettibilità e il procedimento di brevettazione.
Ma il contenuto del diritto di esclusiva è regolato dalle singole legislazioni nazionali dei paesi in cui il brevetto ha efficacia. Quindi, il brevetto europeo, come il brevetto internazionale, non è un brevetto autonomo ed unitario.
Un brevetto unitario ed autonomo è il brevetto comunitario, regolato dalla Convenzione di Lussemburgo del 1975, ratificata in Italia nel 1993 ma non ancora entrata in vigore per la mancata ratifica da parte di tutti i paesi dell’Unione.
Il brevetto comunitario è rilasciato dall’Ufficio europeo di Monaco, secondo le regole ed il procedimento previsti per il brevetto europeo, e produce gli stessi effetti in tutti i paesi aderenti alla Convenzione. Inoltre, la concessione del brevetto comunitario comporta la cessazione degli effetti degli eventuali brevetti nazionali per la stessa invenzione.
L’invenzione non brevettata
L’inventore può astenersi dal brevettare il proprio trovato e sfruttarlo in segreto. Ma corre il rischio che un altro arrivi allo stesso risultato, lo brevetti e acquisti il diritto di esclusiva, dato che è indubbio che fra due inventori prevale chi per primo ha presentato la domanda di brevetto, se non ricorre un diritto di priorità.
La nuova disciplina delle invenzioni, introdotta nel 1979, riconosce una certa tutela a chi abbia utilizzato un’invenzione senza brevettarla.
L’art. 68, 3° comma c.p.i., dispone che chiunque ha fatto uso dell’invenzione nella propria azienda, nei 12 mesi anteriori al deposito dell’altrui domanda di brevetto, può continuare a sfruttare l’invenzione stessa nei limiti del preuso.
Inoltre, il preutente può trasferire tale facoltà, ma solo insieme all’azienda in cui l’invenzione è utilizzata, restando a suo carico la prova del preuso e dell’ampiezza dello stesso.
Tale tutela opera anche nel caso di preuso segreto, la cui violazione configura anche atto di concorrenza sleale, art. 99 c.p.i.
Se, invece, l’inventore o il preutente hanno divulgato l’invenzione, il successivo brevetto difetterà del requisito della novità e quindi potrà essere chiesta la nullità dello stesso, art. 76 c.p.i. Dichiarato nullo il brevetto chiunque potrà liberamente sfruttare l’invenzione.