Le responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali

Nella società semplice e nella società in nome collettivo delle obbligazioni sociali risponde, innanzitutto, la società col proprio patrimonio che costituisce perciò la garanzia primaria di quanti concedono credito alla società. Inoltre delle obbligazioni sociali rispondono personalmente ed illimitatamente anche i singoli soci.

Specificatamente, nella società semplice la responsabilità personale di tutti i soci non è principio inderogabile. La responsabilità dei soci non investiti del potere di rappresentanza della società può essere infatti esclusa o limitata da un apposito patto sociale. Patto che però è opponibile ai terzi solo se portato a loro conoscenza con mezzi idonei. In nessun caso può essere esclusa la responsabilità di tutti i soci. Nella società in nome collettivo, invece, la responsabilità illimitata e solidale di tutti i soci è inderogabile. L’eventuale patto contrario non ha effetti nei confronti dei terzi.

In entrambe le società, la responsabilità per le obbligazioni sociali precedentemente contratte è estesa anche ai nuovi soci. Lo scioglimento del rapporto sociale, per morte, recesso, od esclusione, non fa venir meno la responsabilità personale del socio per le obbligazioni sociali anteriori al verificarsi di tali eventi, che devono tuttavia essere portati a conoscenza dei terzi con mezzi idonei. Altrimenti lo scioglimento non è opponibile ai terzi che lo hanno senza colpa ignorato.

La norma è dettata in tema di società semplice ed è applicabile anche alla collettiva irregolare. Nella collettiva regolare, invece, l’opponibilità ai terzi delle cause di scioglimento del rapporto sociale resta soggetta al regime di pubblicità legale delle modificazioni dell’atto costitutivo. Perciò, intervenuta l’iscrizione nel registro delle imprese dello scioglimento del rapporto, la cessazione della responsabilità personale per le obbligazioni successive sarà opponibile anche ai terzi che l’abbiano in fatto ignorato.

Responsabilità della società e responsabilità dei soci

Nella società semplice e nella società in nome collettivo, i creditori hanno di fronte se più patrimoni su cui soddisfarsi: il patrimonio della società e il patrimonio dei singoli soci illimitatamente responsabili. I soci sono responsabili in solido fra loro, ma in via sussidiaria rispetto alla società in quanto godono del beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale. I creditori sociali sono cioè tenuti a tentare di soddisfarsi sul patrimonio della società prima di poter aggredire il patrimonio personale dei soci. Il beneficio di preventiva escussione opera però diversamente nella società semplice e nella collettiva irregolare, rispetto alla società in nome collettivo regolare.

 Nella società semplice il creditore sociale può rivolgersi direttamente al singolo socio illimitatamente responsabile e sarà questi ad indicargli i beni sul quale il creditore possa agevolmente soddisfarsi. Il beneficio di escussione opera quindi in via di eccezione ed il socio sarà tenuto a pagare quando nel patrimonio non ci sono beni sufficienti o difficilmente aggredibili dal creditore.

Questa disciplina si applica anche nella società in nome collettivo irregolare.

Nella società in nome collettivo regolare il beneficio di escussione opera automaticamente. I creditori sociali non possono pretendere il pagamento dai singoli soci, se non dopo l’escussione del patrimonio sociale. Non basta quindi che il creditore abbia richiesto il pagamento alla società o abbia ottenuto sentenza di condanna nei confronti della stessa; è necessario altresì che abbia infruttuosamente esperito l’azione esecutiva sul patrimonio sociale.

I creditori sociali dei soci

Il creditore personale del socio, non può, in alcun caso aggredire direttamente il patrimonio sociale per soddisfarsi. Non può compensare il suo credito verso il socio con il debito che eventualmente abbia verso la società. Il creditore personale del socio, non è però sprovvisto di tutela. Sia nella società semplice che in quella collettiva egli può:

  • Far valere i suoi diritti sugli utili spettanti al socio suo debitore.
  • Compiere atti conservativi sulla quota allo stesso spettante nella liquidazione della società.

Nella società semplice e nella società in nome collettivo irregolare il creditore particolare del socio può chiedere anche la liquidazione della quota del suo debitore; deve però provare che gli altri beni del debitore sono insufficienti a soddisfare i suoi crediti. La richiesta opera come causa di esclusione di diritto del socio. Significa che neppure in tal caso il creditore personale del socio può soddisfarsi direttamente sul patrimonio sociale. La società sarà tenuta a versargli, entro tre mesi, una somma di danaro corrispondente al valore della quota al momento della domanda.

Nella società in nome collettivo regolare, il creditore particolare del socio, finché dura la società, non può chiedere la liquidazione della quota del socio debitore neppure se prova che gli altri beni dello stesso siano insufficienti a soddisfarlo. Tale regola vale fino alla scadenza della società fissata nell’atto costitutivo. In caso di proroga della durata della società i creditori particolari dei soci verranno tutelati analogamente alla disciplina esposta per la società semplice.

 

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