fondamento e caratteri

Nelle società di persone i soci che operano sono necessariamente responsabili nei confronti dei terzi e ogni diverso patto assunto nel contratto sociale non è efficace rispetto ad essi. Questo principio vale per la società semplice come per la società in accomandita (dove il compimento di atti di amministrazione da parte del socio assume accomandante, per l quale la responsabilità è esclusa nel contratto sociale, comporta assunzione di responsabilità illimitata e solidale nei confronti dei terzi). Per i soci che non operano la responsabilità sussiste solo nella società in nome collettivo o quando i soci non abbiano escluso tale responsabilità nel contratto sociale.

Per la società in accomandita semplice è anzi caratteristica la contemporanea esistenza di due categorie di soci delle quali una sola è responsabile per le obbligazioni sociali. Tuttavia la esclusione della responsabilità per i soci della società semplice che non operano prevista nel contratto sociale non è opponibile ai terzi se non quando sia stata portata a loro conoscenza con mezzi idonei o i terzi ne abbiano comunque avuto conoscenza (ad eccezione della società semplice agricola per la quale è richiesta pubblicità dichiarativa. Tale conoscenza è riconosciuta ex lege nel caso in cui i terzi abbiano contrattato con una società in accomandita semplice dato che è caratteristica di tale società la presenza di una categoria di soci che non risponde personalmente delle obbligazioni sociali.

La responsabilità quando non è esclusa sussiste per tutte le obbligazioni sociali in qualunque tempo sorte e quindi chi entra a far parte di una società già costituita risponde insieme agli altri soci anche per le obbligazioni assunte prima del suo ingresso. Solo nella società semplice è possibile una limitazione della responsabilità alle obbligazioni successive purchè sia attuata la pubblicità richiesta e a condizione che il nuovo socio non agisca in nome e per conto della società. La responsabilità permane anche dopo l’uscita del socio dalla società per le obbligazioni assunte durante il periodo in cui il socio ne faceva parte.

Obbligo di conferimento e responsabilità

Anche nelle società di persone per le obbligazioni sociali risponde in primo luogo il fondo sociale formato con i conferimenti in quanto la responsabilità del socio ha carattere sussidiario e quindi subentra solo se il fondo è i insufficiente. Occorre quindi distinguere la responsabilità del socio dalla sua obbligazione al conferimento. L’assunzione di un obbligo al conferimento è presupposto fondamentale per acquistare il carattere di socio mentre la responsabilità è la conseguenza, necessaria o eventuale a seconda del tipo di società, di tale partecipazione. L’obbligazione di conferimento si pone nei confronti degli altri soci mentre la responsabilità del socio sussiste nei confronti dei terzi per il solo fatto che la società ha agito anche se il contratto di società è nullo o è rimasto inadempiuto. Possiamo quindi dire che l’obbligazione al conferimento sorge sulla base del contratto mentre la responsabilità del socio sorge ex lege per il solo fatto che se ne sono verificati i presupposti.

Responsabilità della società e responsabilità del socio

Il carattere sussidiario della responsabilità del socio si afferma in modo diverso nella società semplice rispetto alla società in nome collettivo e in accomandita semplice. Mentre nella società in nome collettivo e in accomandita semplice la preventiva escussione del fondo sociale è condizione di procedibilità da parte del creditore nei confronti del socio e l’onere della prova dell’insufficienza del fondo sociale grava sul creditore che agisce, nella società semplice il creditore può agire subito nei confronti del socio ma questo, in sede di eccezione, può paralizzare l’azione del creditore attraverso l’indicazione dei beni della società sui quali il creditore può soddisfarsi.

Dal punto di vista sostanziale non vi sono differenze in quanto non subentra la responsabilità del socio finchè può rispondere il patrimonio sociale ma dal punto di vista processuale esiste una differenza. Infatti per la società in nome collettivo e in accomandita semplice l’onere della prova dell’insufficienza del patrimonio sociale spetta al creditore, nella società semplice è sul socio che grava l’onere della prova della sufficienza del fondo stesso.

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