Obbligazione principale del compratore è quella di pagare il prezzo convenuto.

Se non è pattuito diversamente, sono a carico del compratore anche le spese del contratto di vendita e quelle accessorie, comprese le spese di trasporto.

Se le parti hanno omesso qualsiasi pattuizione relativa al prezzo il contratto è nullo, salvo che:

si tratti di cose che il venditore vende abitualmente ed in tal caso si presume che le parti abbiano voluto riferisci al prezzo normalmente praticato dal venditore

si tratti di merci aventi un prezzo di borsa o di listino ed in tal caso il prezzo è dedotto dai listini.

 

La vendita con riserva di proprietà

La vendita con riserva di proprietà è una forma particolare di vendita che ricorre tipicamente nelle vendite a rate, quando cioè il pagamento del prezzo è frazionato nel tempo. La clausola di riserva di proprietà (o patto di riservato dominio) offre un’efficace tutela al venditore contro l’inadempimento del compratore e nel contempo lo libera immediatamente dai rischi inerenti al perimento del bene. Infatti, con la clausola di riserva di proprietà:

il compratore diventa proprietario della cosa acquistata solo col pagamento dell’ultima rata del prezzo

i rischi del perimento della cosa sono a carico del compratore fin dal momento della consegna. Il compratore sarà perciò tenuto a pagare tutte le rate anche se la cosa perisce per causa a lui non imputabile.

La legge interviene tuttavia per tutelare il compratore, che è certamente il contraente più debole, contro possibili abusi del venditore di fronte all’inadempimento del primo.

È stabilito che il mancato pagamento di una sola rata, che non superi l’ottava parte del prezzo, non dà luogo alla risoluzione del contratto. Il venditore potrà solo agire giudizialmente per il pagamento della rata scaduta.

Potrà invece ottenere la risoluzione del contratto se la singola rata non pagata supera l’ottava parte del prezzo o l’inadempimento si protrae per più rate.

Risolto il contratto, il venditore ha diritto alla restituzione della cosa, rimasta di sua proprietà. Deve però restituire al compratore le rate riscosse, salvo il diritto ad un equo compenso per l’uso della cosa, oltre al risarcimento dei danni.

Il compratore, fin quando non ha pagato l’ultima rata, non può vendere la cosa, né questa può essere aggredita dai suoi creditori, dato che la proprietà è ancora del venditore.

 

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