Il prezzo

Obbligazione principale del compratore è quella di pagare il prezzo convenuto.

Se non è pattuito diversamente, sono a carico del compratore anche le spese del contratto di vendita e quelle accessorie, comprese le spese di trasporto.

Se le parti hanno omesso qualsiasi pattuizione relativa al prezzo il contratto è nullo, salvo che:

si tratti di cose che il venditore vende abitualmente ed in tal caso si presume che le parti abbiano voluto riferisci al prezzo normalmente praticato dal venditore;

si tratti di merci aventi un prezzo di borsa o di listino ed in tal caso il prezzo è dedotto dai listini.

L’inadempimento nelle vendite mobiliari

Tale forma di inadempimento determina talune conseguenze:

  • La risoluzione di diritto che si ha in ordine a due ipotesi (entrambi applicabili solo se la parte adempiente comunica all’altra la volontà di risoluzione):
  • in favore di entrambe le parti quando, prima della scadenza del termine una parte ha adempiuto la propria obbligazione e l’altra no;
  • in favore del venditore se il compratore non si presenta nel termine stabilito per ricevere la cosa preventivamente offerta o rifiutarla, anche se l’obbligazione di pagare non è scaduta
  • La compravendita in danno (art. 1515,1516 ): quando, a seguito dell’ inadempimento del compratore, il venditore può far vendere la cosa, senza ritardo, a terzi e domandare la differenza al compratore fra prezzo convenuto e ricavo netto, oltre al risarcimento del maggior danno. In caso di inadempimento del venditore, il compratore può far acquistare la cosa presso terzi e chiedere al venditore la differenza fra prezzo pattuito e spese per acquisto, oltre al risarcimento danni.
  • Diritto della restituzione delle cose non pagate e diritto di contrordine (artt. 1519; 1685), che spettano al venditore. Il primo è un diritto concesso al fine di recuperare dal compratore il possesso di una cosa venduta, ma per esperirlo è necessario l’inadempimento del compratore. Il secondo deriva dalla vendita di cose da trasportare, e può essere esercitato dal venditore verso il vettore fino a quando il bene non sia stato messo a disposizione del cliente.

 

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