Lo stretto legame esistente tra il diritto cartolare e il documento in cui esso è incorporato avrebbe certamente prodotto gravi conseguenze nell’ipotesi di perdita involontaria del documento (per distruzione, furto, o smarrimento): in particolare l’impossibilità di ottenere la prestazione del debitore, dato che questa è subordinata alla presentazione del titolo. Per ovviare a ciò, il legislatore ha predisposto un apposito procedimento di ammortamento finalizzato a reintegrare la legittimità dell’ex possessore del titolo, ovvero a sancire la nullità del titolo sottratto o disperso.

L’ammortamento è ammesso solo per i titoli all’ordine e nominativi e consta di due fasi:

  • Una fase necessaria: su ricorso del titolare spossessato, il presidente del Tribunale, dopo sommario accertamento, può stabilire con decreto, da notificare al debitore e pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale, l’ammortamento del titolo. Con ciò la legge di legittimazione perde efficacia ed il debitore non sarà liberato se paga al presentatore del titolo.
  • Una fase eventuale: la legittimazione del ricorrente è reintegrata decorsa 30 giorni dalla pubblicazione del decreto di ammortamento. Se in questo periodo intervengono opposizioni da parte del detentore del titolo, verrà istruito un ordinario giudizio di cognizione volto ad accertare l’effettiva titolarità del diritto cartolare; in mancanza di opposizioni, il decreto di ammortamento va in giudicato, cioè diviene definitivo, consentendosi al ricorrente di esercitare i suoi diritti sul debitore.

Il titolare spossessato di un titolo al portatore, non essendo per tali titoli azionabile il procedimento di ammortamento, potrà soltanto notificare il fatto, fornendone la prova, al debitore: tuttavia la sua legittimazione ad ottenere la prestazione sarà reintegrabile solo trascorso il termine di prescrizione del titolo.

 

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