Caratteri generali. Presupposti

L’amministrazione controllata è una procedura concorsuale la cui funzione è quella di consentire all’imprenditore che si trova in una situazione di crisi temporanea reversibile di superare tale situazione attraverso il risanamento economico e finanziario dell’impresa.

A tal fine l’imprenditore può chiedere ai creditori una sospensione dei pagamenti per il periodo massimo di 2 anni, durante i quali continua l’attivitĂ  sotto il controllo dell’autoritĂ  giudiziaria. Come il concordato preventivo, l’amministrazione controllata e concepita dalla legge come un beneficio riservato agli imprenditori meritevoli per aver svolto la loro attivitĂ  in modo corretto. Il presupposto oggettivo dell’amministrazione controllata ha è costituito dalla ” temporanea difficoltĂ  di adempiere le proprie obbligazioni”, nonchĂ© dall’esistenza di ” comprovate possibilitĂ  di risanare l’impresa”.

Il procedimento

La procedura di amministrazione controllata in gran parte ricalca quella del concordato preventivo; essa inizia con la domanda di ammissione rivolta dal debitore al tribunale.

Nell’amministrazione controllata l’imprenditore chiede infatti una dilatazione dei pagamenti per un periodo massimo di 2 anni, nonchĂ© ” il controllo della gestione della sua impresa e dell’amministrazione dei suoi beni a tutela degli interessi dei creditori”.

Il tribunale esamina preventivamente se ricorrono le condizioni stabilite da legge e valuta se l’imprenditore è meritevole del beneficio.

Il tribunale si pronunzia con decreto non soggetto a reclamo. Se la domanda è accolta, con lo stesso decreto il tribunale:

– nomina il giudice delegato e il commissario giudiziale;

– ordine alla convocazione dei creditori per la votazione.

L’amministrazione controllata può essere concessa per un periodo non superiore a due anni; essa produce, fin dall’apertura della procedura, degli effetti propri del concordato preventivo.

L’imprenditore conserva la gestione dell’impresa e l’amministrazione del suo patrimonio.

I creditori anteriori all’inizio della procedura di amministrazione controllata non possono iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore.

La fine dell’amministrazione controllata

O amministrazione controllata può avere una durata massima di due anni. Se al termine, o anche prima, l’imprenditore dimostra di essere in grado di soddisfare regolarmente le prove obbligazioni, il tribunale, con decreto, dichiara cessata la procedura.

Quando l’amministrazione controllata sfociate fallimento sorgono problemi:

A) la decorrenza del termine a ritroso per l’esercizio dell’azione revocatoria fallimentare;

B) il trattamento come crediti concorsuali o di massa dei debiti contratti dall’imprenditore durante l’amministrazione controllata per l’esercizio dell’impresa.

 

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