Caratteri generali. Presupposti
L’amministrazione controllata è una procedura concorsuale la cui funzione è quella di consentire all’imprenditore che si trova in una situazione di crisi temporanea reversibile di superare tale situazione attraverso il risanamento economico e finanziario dell’impresa.
A tal fine l’imprenditore può chiedere ai creditori una sospensione dei pagamenti per il periodo massimo di 2 anni, durante i quali continua l’attivitĂ sotto il controllo dell’autoritĂ giudiziaria. Come il concordato preventivo, l’amministrazione controllata e concepita dalla legge come un beneficio riservato agli imprenditori meritevoli per aver svolto la loro attivitĂ in modo corretto. Il presupposto oggettivo dell’amministrazione controllata ha è costituito dalla ” temporanea difficoltĂ di adempiere le proprie obbligazioni”, nonchĂ© dall’esistenza di ” comprovate possibilitĂ di risanare l’impresa”.
Il procedimento
La procedura di amministrazione controllata in gran parte ricalca quella del concordato preventivo; essa inizia con la domanda di ammissione rivolta dal debitore al tribunale.
Nell’amministrazione controllata l’imprenditore chiede infatti una dilatazione dei pagamenti per un periodo massimo di 2 anni, nonchĂ© ” il controllo della gestione della sua impresa e dell’amministrazione dei suoi beni a tutela degli interessi dei creditori”.
Il tribunale esamina preventivamente se ricorrono le condizioni stabilite da legge e valuta se l’imprenditore è meritevole del beneficio.
Il tribunale si pronunzia con decreto non soggetto a reclamo. Se la domanda è accolta, con lo stesso decreto il tribunale:
– nomina il giudice delegato e il commissario giudiziale;
– ordine alla convocazione dei creditori per la votazione.
L’amministrazione controllata può essere concessa per un periodo non superiore a due anni; essa produce, fin dall’apertura della procedura, degli effetti propri del concordato preventivo.
L’imprenditore conserva la gestione dell’impresa e l’amministrazione del suo patrimonio.
I creditori anteriori all’inizio della procedura di amministrazione controllata non possono iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore.
La fine dell’amministrazione controllata
O amministrazione controllata può avere una durata massima di due anni. Se al termine, o anche prima, l’imprenditore dimostra di essere in grado di soddisfare regolarmente le prove obbligazioni, il tribunale, con decreto, dichiara cessata la procedura.
Quando l’amministrazione controllata sfociate fallimento sorgono problemi:
A) la decorrenza del termine a ritroso per l’esercizio dell’azione revocatoria fallimentare;
B) il trattamento come crediti concorsuali o di massa dei debiti contratti dall’imprenditore durante l’amministrazione controllata per l’esercizio dell’impresa.