Il tribunale, sulla base della relazione del commissario giudiziale e del ministro delle attività produttive, nonché di ulteriori accertamenti ritenuti necessari, provvede con decreto motivato alla apertura della procedura di amministrazione straordinaria se ritiene che ne esistano i requisiti o in caso contrario alla dichiarazione di fallimento ( in questa ultima ipotesi la procedura prosegue secondo la disciplina della legge fallimentare). Nel caso di apertura della procedura di amministrazione straordinaria viene individuato il programma per il recupero tra quelli previsti dalla legge

a) programma di cessione dei complessi aziendali da realizzarsi in un periodo non superiore ad un anno mediante la prosecuzione della impresa

b) programma di ristrutturazione da effettuarsi mediante una attività di risanamento per un periodo non superiore a 2 anni.

In ogni caso i creditori restano soggetti alla regola del concorso e quindi la divieto di azioni esecutive individuali, e in ogni caso la gestione dell’impresa viene affidata ad un commissario straordinaria con il conseguente spossessamento dell’imprenditore (se non si è già verificato precedentemente). Per quanto riguarda i contratti in corso di esecuzione la regola generale è quella della loro continuazione salva la facoltà del commissario straordinario di sciogliersi da essi. Per quanto riguarda le azioni revocatorie esse sono esercitabili solo nel caso in cui la procedura si volga tramite la cessione dei complessi aziendali e non quando si volga invece tramite un programma di ristrutturazione.

L’amministrazione straordinaria delle imprese di maggiori dimensioni

Abbiamo detto che le imprese di maggiori dimensioni possono chiedere al Ministero delle attività produttive l’immediata ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria presentando contestualmente un ricorso al tribunale per la dichiarazione dello stato di insolvenza. La procedura si avvia sulla base di un decreto del Ministro che dopo aver valutato l’esistenza dei requisiti dimensionali richiesti dalla legge e le motivazioni della richiesta, nomina un commissario straordinario che deve provvedere alla amministrazione della impresa fino alla dichiarazione di insolvenza. Il decreto del ministro determina quindi lo spossessamento del debitore e il divieto di azioni esecutive individuali da parte dei creditori.

Il decreto del ministro deve essere comunicato al tribunale affinchè nei successivi quindici giorni accerti con sentenza lo stato di insolvenza provvedendo alla nomina del giudice delegato e alla assunzione dei provvedimenti necessari per la formazione dello stato passivo e quindi la vera e propria apertura della procedura. Se invece il tribunale respinge la richiesta di dichiarazione dello stato di insolvenza o accerti la mancanza di requisiti cessano immediatamente gli effetti del decreto del ministro. Nel termine di 180 giorni il commissario deve presentare al ministro il programma (di ristrutturazione o di cessione).

Se il programma non viene autorizzato o ne risulti impossibile l’adozione il tribunale dispone la conversione della procedura in fallimento e la stessa conseguenza si verifica se alla scadenza il programma non è stato realizzato (salva la possibilità di proroga da parte del ministro per un periodo massimo di 12 mesi). La legge consente inoltre al commissario straordinario di esercitare le azioni revocatorie anche nel caso di programma di ristrutturazione e di compiere (su autorizzazione del ministro) operazioni di cessione anche di aziende.

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