Chiunque intenda acquistare una partecipazione di controllo in una società con azioni quotate deve osservare specifiche regole di comportamento.

In passato queste operazioni, se concordate con l’attuale gruppo di comando, avvenivano senza transitare attraverso la borsa.

Il pacchetto di controllo era ceduto direttamente dal titolare dello stesso ad un prezzo spesso notevolmente maggiore di quello risultante dalle quotazioni di borsa, con la conseguenza che la massa degli azionisti investitori non beneficiava dei corrispondenti guadagni differenziali (il cosiddetto premio di maggioranza).

Diverse erano invece le tecniche seguite quando l’attuale gruppo di comando non era disposto a cedere la sua partecipazione, ma nel contempo non disponeva della maggioranza delle azioni.

In tal caso chi intendeva scalzarlo procedeva a massicci acquisti di azioni di borsa (cosiddette scalate ostili) fino a quando l’obiettivo prefissato non era stato raggiunto. Ne conseguivano anomale spinte al rialzo delle quotazioni, con il possibile innescarsi di manovre speculative.

Chi intendeva andare alla conquista di una società quotata poteva seguire anche una tecnica alternativa, lanciando un’offerta pubblica d’acquisto delle azioni.

Questa tecnica era certamente più vantaggiosa per la massa degli azionisti investitori e assicurava la trasparenza dell’operazione. Spesso scatenava però una vera e propria battaglia fra l’offerente e l’attuale gruppo di comando, che reagiva al tentativo di scalata con una serie di strategie difensive (acquisto di azioni proprie sul mercato, lancio di un’OPA concorrente, aumento del capitale sociale).

La situazione è però radicalmente cambiata a partire dalla legge 149/1992.

L’idea ispiratrice di fondo di tale legge è che il passaggio di proprietà di pacchetti di controllo di società quotate deve avvenire con la massima trasparenza e con modalità che consentano a tutti gli azionisti di partecipare al premio di maggioranza che l’operazione può comportare.

Per realizzare tali obiettivi sono introdotti due principi cardine:

  1. il lancio di un’OPA è obbligatorio quando è trasferito il pacchetto di controllo di una società quotata
  2. l’OPA, sia essa obbligatoria o volontaria, deve svolgersi nel rispetto di determinate regole di comportamento volte a tutelare i destinatari dell’offerta ed il regolare funzionamento del mercato.

Ciò fissato, passiamo ad esaminare l’attuale disciplina, iniziando dai due casi in cui il lancio di un’OPA è per legge obbligatorio: l’OPA successiva totalitaria e l’OPA residuale.

L’OPA successiva totalitaria consente agli azionisti di minoranza di società con azioni ordinarie di uscire dalla società a seguito del mutamento dell’azionista di controllo.

È infatti tenuto a promuovere un’offerta pubblica di acquisto chiunque, in seguito ad acquisti a titolo oneroso, venga a detenere, direttamente o indirettamente, una partecipazione superiore al 30% delle azioni che attribuiscono diritto di voto nelle assemblee.

E l’offerta deve avere ad oggetto l’acquisto della totalità delle azioni quotate ancora in circolazione.

È fissato per legge anche il prezzo minimo che deve essere offerto per ciascuna categoria di azioni:

media aritmetica fra il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi 18 mesi e quello più elevato pattuito nello stesso periodo dall’offerente per acquisti fuori borsa di azioni della medesima categoria.

Chi intende acquisire il controllo di una società quotata può tuttavia sottrarsi all’obbligo di promuovere l’onerosa OPA successiva totalitaria, lanciando un’OPA preventiva che lo porti a detenere una partecipazione superiore al 30%.

L’OPA preventiva può a sua volta essere totale o parziale.

L’OPA preventiva diretta a conseguire tutte le azioni quotate che attribuiscono diritto di voto non è soggetta a condizioni e, in particolare, l’offerente può fissare liberamente il prezzo d’acquisto.

Più articolata è la disciplina dell’OPA preventiva parziale, che deve avere per oggetto almeno il 60% delle stesse azioni. In particolare, l’esonero dell’OPA successiva totalitaria deve essere autorizzato dalla Consob.

La Consob disciplina anche gli altri casi in cui il superamento del 30% non comporta l’obbligo di offerta successiva totalitaria, come ad esempio operazioni dirette al salvataggio di imprese in crisi.

L’altro caso di OPA obbligatoria è l’OPA residuale.

La sua funzione è quella di consentire agli azionisti di minoranza l’uscita dalla società ad un prezzo equo quando la stessa è ormai saldamente in pugno ad un gruppo di controllo, sicché il regolare andamento delle negoziazioni è pregiudicato dalla mancanza di un adeguato flottante (azioni diffuse tra il pubblico).

È perciò previsto che chiunque detenga più del 90% delle azioni ordinarie è tenuto a lanciare un’OPA sulla totalità delle azioni con diritto di voto ancora in circolazione, al prezzo fissato dalla Consob, se non ripristina entro 120 giorni un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni.

Allo stesso modo, chi viene a detenere in seguito al lancio di un’OPA totalitaria più del 98% delle azioni ha il diritto di acquistare coattivamente le azioni residue ad un prezzo fissato da un esperto nominato dal tribunale.

La violazione dell’obbligo di promuovere un’OPA è colpita con sanzioni particolarmente pesanti:

  • il diritto di voto inerente l’intera partecipazione non può essere esercitato. In caso di inosservanza, la delibera è impugnabile qualora il voto del socio che avrebbe dovuto astenersi sia stato determinante
  • le azioni eccedenti le percentuali del 30% e del 90% devono essere alienate entro 12 mesi.

Sono poi previste anche sanzioni pecuniarie

 

Le offerte pubbliche di acquisto e di scambio

Specificatamente disciplinato è anche lo svolgimento delle offerte pubbliche di acquisto e di scambio (volontarie o obbligatorie), al fine di garantire la massima trasparenza dell’operazione e la parità di trattamento dei destinatari dell’offerta. Nel contempo sono stati definiti i comportamenti consentiti e quelli vietati alle parti contendenti: offerente e società di bersaglio. In pratica l’opa, anche volontaria, è utilizzata quasi esclusivamente per l’acquisto di azioni quotate.

L’offerta pubblica di acquisto (corrispettivo in denaro) o di scambio (corrispettivo costituito da altri strumenti finanziari) è una proposta irrevocabile rivolta a parità di condizioni a tutti i titolari di prodotti finanziari che ne formano oggetto. Ogni clausola contraria è nulla.

L’offerta può essere aumentata o modificata durante la pendenza dell’operazione e l’aumento si estende anche a coloro che hanno già aderito all’offerta. L’offerta si svolge sotto il controllo della CONSOB, alla quale sono riconosciuti ampi poteri regolamentari in merito allo svolgimento della stessa. La CONSOB può inoltre sospendere o dichiarare decaduta l’offerta in caso di violazione della relativa disciplina legislativa e regolamentare.

I soggetti che intendono lanciare un offerta pubblica, volontaria o obbligatoria, devono darne preventiva comunicazione alla CONSOB allegando il documento di offerta destinato alla pubblicazione. Tale documento deve contenere le informazioni necessarie per consentire ai destinatari di pervenire ad un fondato giudizio sull’offerta ed è reso pubblico secondo le modalità stabilite dalla stessa CONSOB. Inoltre, è tempestivamente trasmesso alla società bersaglio che è a sua volta obbligata a diffondere un comunicato contenente ogni dato utile per l’apprezzamento dell’offerta ed una valutazione motivata degli amministratori sull’offerta stessa.

Si apre così la fase di adesioni all’offerta. Adesioni che possono essere raccolte dall’offerente o dagli intermediari indicati nel documento di offerta (banche, sim, etc.) la CONSOB fissa le regole per assicurare il corretto svolgimento dell’offerta pubblica e la trasparenza delle operazioni sui prodotti finanziari oggetto dell’offerta.

Con l’attuale disciplina è poi profondamente mutato l’atteggiamento del legislatore nei confronti delle tecniche di difesa che il gruppo di comando della società bersaglio, aggredita da un’opa ostile, può porre in essere per ostacolare il successo dell’iniziativa dell’offerente: acquisti di azioni proprie, massicci aumenti del capitale sociale, trasformazione della società, fusione per incorporazione in altra società amica, vendita di rami significativi dell’azienda.

L’utilizzo di queste tecniche di difesa dopo il lancio dell’opa era drasticamente precluso dalla legge 149/1992, che fra l’altro vietava ogni modifica dell’atto costitutivo. Oggi invece il divieto non ha più carattere assoluto. E’ infatti stabilito che gli amministratori della società bersaglio devono astenersi dal compiere atti od operazioni che possano contrastare gli obiettivi dell’offerta. Il divieto può però essere rimosso con delibera dell’assemblea, appositamente convocata, sia pure con una maggioranza particolarmente elevata: il 30% del capitale sociale in ogni convocazione.

 

Limiti all’assunzione di partecipazioni rilevanti

L’assunzione di partecipazioni rilevanti in una spa o da parte di una spa è in via di principio libera, anche se vi sono delle limitazioni.

Alcune riguardano l’assunzione di partecipazioni in società che operano in particolari settori da chiunque detenute.

Altre riguardano l’assunzione di partecipazioni rilevanti da parte di una società di capitali e le partecipazioni incrociate.

L’acquisizione di azioni o quote di società bancarie o assicurative, da chiunque effettuato deve essere preventivamente autorizzato dalla Banca d’Italia e dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, quando comporta una partecipazione superiore al 5% del capitale con diritto di voto. La violazione di tale disposizione espone a sanzioni penali e comporta la sospensione dal diritto di voto. In caso di inosservanza, le deliberazioni assembleari sono impugnabili.

Fra i limiti all’assunzione di partecipazioni rilevanti rientrano le clausole statutarie che fissano limiti massimi agli azionisti, vietando che essi detengano un numero di azioni superiore ad una determinata percentuale del capitale sociale.

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