Gli obblighi di informazione sopra previsti mostrano come il legislatore intenda tutelare la trasparenza della società e del mercato ma si è affermata anche l’esigenza di una trasparenza che non riguarda solo le operazioni e la situazione economica della società ma anche l’assetto della stessa proprietà azionaria. Pertanto le società quotate hanno una serie di obblighi di comunicazione sia alla società partecipata che alla Consob nel caso di partecipazioni che superando una certa soglia (due per cento per le partecipazioni in società quotate e dieci per cento per la partecipazione in altre società) possano considerarsi rilevanti.

L’esigenza è quella di informare il mercato e la società circa la struttura dei gruppi finanziari che vi partecipano e quindi la Consob ha il potere di prevedere adeguate forme di pubblicità della dichiarazione ed inoltre è previsto anche l’obbligo di comunicare le variazioni significative delle partecipazioni rilevanti

Sempre per esigenze di trasparenza sono imposti obblighi di comunicazione anche per i patti parasociali. Come abbiamo già detto i patti parasociali sono i patti relativi a partecipazioni pari ad almeno il due per cento del capitale che hanno per oggetto l’esercizio del diritto di voto o che pongono limiti al trasferimento delle azioni o che risultano volti a favorire o contrastare una offerta pubblica di acquisto o di scambio o che hanno ad oggetto l’esercizio anche congiunto di una influenza dominante sulla società. Tali patti per le società quotate devono essere depositati presso il registro delle imprese ed ad essi si applica una particolare disciplina in deroga a quanto previsto per le altre società per azioni dal codice civile.

Sia per le partecipazioni rilevanti che per i patti parasociali l’omissione degli adempimenti previsti comporta il fatto che non possa essere esercitato il diritto di voto per le azioni per le quali tale omissione è avvenuta e in caso tale diritto sia esercitato la deliberazione è impugnabile se,senza il voto dei soci che dovevano astenersi, non si sarebbe raggiunta la maggioranza necessaria. La deliberazione è inoltre impugnabile anche dalla Consob se è soggetta ad iscrizione nel registro delle imprese.

Inoltre per i patti parasociali in caso di inosservanza degli obblighi di comunicazione e pubblicazione essi sono nulli. La durata di tali patti non può essere superiore a tre anni anche se alla scadenza essi possono essere rinnovati. I patti possono essere stipulati anche a tempo indeterminato ma in tal caso ciascun contraente ha il diritto di recedere con un preavviso di sei mesi. Sia le partecipazioni rilevanti che i patti parasociali rientrano tra le informazioni che devono essere indicate nella relazione sulla gestione o in una relazione distinta sempre approvata dall’organo di amministrazione.

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