Le caratteristiche particolari dei mercati regolamentati e il fatto che in esso le negoziazioni non avvengono direttamente tra gli interessati ma tramite intermediari e quindi si caratterizzano in termini di anonimato hanno indotto il nostro legislatore anche in attuazione a direttive comunitarie a vietare il cosiddetto insider trading. Infatti a tale tipo di negoziazione sarebbe difficile applicare regole generali del diritto comune come il dolo contrattuale o la responsabilità precontrattuale e inoltre per esse si pone l’esigenza di tutelare direttamente il mercato e cioè promuovere la fiducia in esso da parte degli investitori eliminando i rischi in cui essi possono incorrere a seguito della disparità di informazioni in possesso dei vari operatori.

La disciplina dell’insider trading si basa su tre elementi: l’elaborazione di una nozione di informazione privilegiata, la definizione dei soggetti che in quanto insider ne sono in possesso e non possono utilizzarla, e l’individuazione dei comportamenti che risultano vietati. Per il primo aspetto la normativa richiede che l’informazione privilegiata non si a pubblica, si riferisca a strumenti finanziari, sia di carattere preciso e sia tale da influire in modo sensibile sul prezzo dello strumento finanziario in questione.

Per il secondo aspetto la normativa considera insider coloro che dispongono dell’informazione riservata grazie alla loro qualità di membro di organo di amministrazione, direzione o controllo dell’emittente o dell’esercizio di una professione o di una funzione. Per quanto riguarda il terzo aspetto è vietato il compimento (diretto o indiretto) di ogni operazione relativa allo strumento finanziario in oggetto e posta in essere utilizzando le informazioni privilegiate. Si vieta inoltre di comunicare agli altri tali informazioni o di raccomandare in base ad esse il compimento di tali operazioni.

Per tali comportamenti sono previste sanzioni amministrative e penali. Sono affidate a tale proposito alla Consob funzioni sia preventive che ispettive oltre che di denuncia all’autorità giudiziaria per il processo penale. Il legislatore poi si è occupato anche della manipolazione del mercato e in particolare della diffusione di notizie false o il compimento di operazioni simulate idonee a provocare una sensibile alterazione dei prezzi degli strumenti finanziari con la previsione di sanzioni penali.

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