Consiste alternativamente (art. 608):
- nel fatto del pubblico ufficiale, che sottopone a misure di rigore non consentite dalla legge una persona arrestata o detenuta di cui egli abbia la custodia, anche temporanea, o che sia a lui affidata in esecuzione di un provvedimento dell’Autorità competente (co. 1);
- in tale fatto commesso da un altro pubblico ufficiale, rivestito, per ragioni del suo ufficio, di una qualsiasi autorità sulla persona custodita (co. 2).
Con riferimento a tale art. 608, possiamo mettere in luce le seguenti caratteristiche:
- il soggetto attivoè il pubblico ufficiale (reato proprio duplice):
- che ha la custodia, anche temporanea, della persona arrestata o detenuta;
- che ha in affidamento la persona, anche non arrestata o non detenuta, in esecuzione di un provvedimento dell’autorità competente;
- che sia rivestito di una qualsiasi autorità sulla persona custodita;
- circa l’elemento oggettivo, il presuppostodella condotta è una situazione di restrizione della libertà personale della vittima, in sé legittima, in corrispondenza alle tre ipotesi:
- di arresto (o di fermo), di detenzione o di custodia, anche temporanea;
- di affidamento in esecuzione di un provvedimento dell’autorità competente;
- di custodia o di sottoposizione ad una qualsiasi autorità dell’agente.
Tale situazione deve essere legittima, altrimenti si ha il reato dell’art. 606, aggravato ex art. 61 n. 4.
La condotta consiste nella sottoposizione a misure di rigore, non consentite dalla legge, della persona che versa in una delle suddette situazioni. Le misure di rigore debbono consistere:
- in una modificazione in peggio della condizione del soggetto;
- in un ulteriore limitazione della libertà residua;
- in misure non consentite dalla legge, dovendosi considerare tali le misure non previste o applicate nei casi non previsti od oltre la durata prevista dalla legislazione.
Trattasi di reato di danno necessariamente permanente, dovendosi l’ulteriore limitazione della residua libertà personale protrarsi per un tempo apprezzabile;
- circa l’elemento soggettivo, il reato è a dolo generico, richiedendo l’art. 608 soltanto la coscienza e volontà di sottoporre una persona ad una misura di rigore e la consapevolezza che tale persona si trova in taluna delle situazioni indicate e che tale misura è illegittima;
- la perfezione si ha nel momento in cui l’ulteriore limitazione della libertà personale residua ha raggiunto quel minimum apprezzabile, necessario e sufficiente per la sussistenza del reato. La consumazione e la conseguente cessazione della permanenza si hanno nel momento in cui cessa la condotta volontaria imitatrice di tale libertà. Il tentativo è configurabile, ma soltanto prima del suddetto momento perfezionativo.
Trattamento sanzionatorio: il reato è punito di ufficio con la reclusione fino a 30 mesi