Nozione e tipi

La vendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo.

La vendita è un contratto consensuale: si perfeziona cioè con il semplice accordo delle parti, senza che siano necessari la consegna della cosa venduta o il pagamento del prezzo.

 

Vendita reale e vendita obbligatoria

La vendita è inoltre un contratto con effetti reali. Il consenso delle parti è perciò di regola sufficiente perché la proprietà della cosa si trasferisca dal venditore al compratore.

In alcuni casi, tuttavia, gli effetti reali della vendita si producono in un momento successivo alla stipulazione del contratto, al verificarsi di determinati eventi, senza che occorre un’ulteriore manifestazione di volontà del venditore.

Si parla in tal caso di vendita obbligatoria (o con effetti reali differiti).

Oltre la vendita con riserva di proprietà, costituiscono casi di vendita obbligatoria la vendita di cose generi che, di cose future o di cose altrui.

Nella vendita di cose determinate solo nel genere (ad esempio 100 quintali di grano) la proprietà passa al compratore con l’individuazione fatta d’accordo fra le parti.

Se si tratta di cose che devono essere trasportate, l’individuazione avviene anche con la consegna al vettore o allo spedizioniere.

Nella vendita di cose future (ad esempio un macchinario non ancora prodotto) il compratore ne acquista la proprietà non appena la cosa viene ad esistenza

Nella vendita di cose altrui, il venditore è obbligato a procurare l’acquisto della cosa al compratore e questi ne diventa proprietario nel momento stesso in cui il venditore acquista dal terzo.

 

Le obbligazioni del venditore

La vendita è fonte di obbligazioni per entrambe le parti. Le obbligazioni principali del venditore sono:

quella di consegnare la cosa al compratore

quella di fargliene acquistare la proprietà

quella di garantire il compratore dall’evizione e dai vizi della cosa.

Norme particolari regolano l’adempimento dell’obbligo di consegna quando si tratta di cose da trasportare o di merci per le quali sono stati rilasciati titoli rappresentativi. In particolare, la vendita su documenti, diffusa nel commercio internazionale, riguarda merci già consegnate ad un vettore per il trasporto o depositate in magazzini generali, per le quali il vettore o il magazzino abbiano rilasciato un titolo di credito rappresentativo (duplicato della lettera di vettura, polizza di carico). Ne consegue che la vendita di tali merci può essere realizzata anche mediante trasferimento dei relativi titoli rappresentativi, dato che il possesso degli stessi consente al compratore di ritirare la merce o di rivenderla ulteriormente. Salvo patto o uso contrario, il compratore è a sua volta obbligato a pagare la merce contestualmente alla consegna dei documenti.

 

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