La vendita con patto di riscatto

E’ un’ ipotesi particolare di vendita con cui il venditore può riservarsi il diritto di riavere la cosa venduta mediante la restituzione del prezzo, unita al rimborso di certe spese ( art. 1500 C.C. ).

Di solito il venditore si riserva la possibilità del riscatto quando vende malvolentieri ( ad es. perché ha impellenti necessità di denaro ), ma confida che la situazione possa migliorare.

La vendita con patto di riscatto è un contratto sottoposto a condizione risolutiva, la quale consiste nella dichiarazione di riscatto effettuata da parte del venditore.

Tale patto deve rivestire la stessa forma del contratto di compravendita ( e quindi la forma scritta in caso di vendita immobiliare ) ed è soggetto a trascrizione ai fini dell’opponibilità ai terzi.

Il riscatto ha effetto anche rispetto al terzo, al quale l’acquirente abbia alienato la cosa nel frattempo: questi dovrà rilasciare la cosa, salvo che ne abbia acquistato la proprietà per effetto delle regole sulla trascrizione. La legge dispone che il riscatto, nella vendita dei beni immobili, debba essere esercitato nel termine massimo di cinque anni.

 

La vendita fuori dei locali commerciali

Tale fattispecie di vendita è stata originariamente disciplinata mediante direttiva CEE 85/577, recepita nell’ordinamento italiano con decreto legislativo 50/92, abrogato e sostituito dal cd. codice del consumo (d.lgs. 206/05), che ne ha tuttavia recepito integralmente le disposizioni di cui agli articoli 45-49 e 62-67. La materia dei contratti di negoziati fuori dai locali commerciali comprende i contratti tra un operatore commerciale ed un consumatore, riguardanti la fornitura di beni e servizi, stipulati:

  • Durante la visita del professionista al domicilio del consumatore oppresso il posto di lavoro di quest’ultimo
  • Durante un’escursione organizzata dal professionista al di fuori dei propri locali commerciali
  • In un’area pubblica o aperta al pubblico mediante la sottoscrizione di una nota d’ordine
  • Per corrispondenza o attraverso un catalogo che il consumatore ha avuto modo di consultare senza la presenza dell’operatore commerciale.

Nelle ipotesi di contratto e per la costruzione, vendita e locazione di beni immobili il codice del consumo non trova applicazione. Tuttavia in ogni caso il consumatore gode del diritto di ripensamento, cioè può recedere unilateralmente dal contratto. L’operatore commerciale ha l’obbligo di informare con chiarezza il consumatore di questo suo diritto lo e l’informazione deve essere fornita per iscritto. Nei casi di vendita tramite catalogo e informazione sul diritto di recesso deve essere riportata nel catalogo stesso o in altro documento illustrativo della merce o del servizio oggetto del contratto.

Il diritto di recesso si esercita con l’invio entro i termini previsti di una comunicazione scritta la sede del professionista mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Qualora vi sia stata la consegna della merce, condizione essenziale per l’esercizio del diritto di recesso è la sostanziale integrità della merce da restituire. Nell’ipotesi di omessa o incompleta informazione sul diritto di recesso è sufficiente che la merce sia restituita in normale stato di conservazione.

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