Il TUIR identifica i soggetti passivi dell’IRES nei seguenti soggetti:

  • Le societĂ  di capitali (s.p.a., s.a.p.a., s.r.l., societĂ  cooperative) residenti nel territorio dello Stato;
  • Gli enti pubblici e privati diversi dalle societĂ , residenti nel territorio dello Stato, sia quelle che svolgono attivitĂ  commerciale e sia quelle che svolgono attivitĂ  non commerciale;
  • Le societĂ  e gli enti di ogni tipo, con o senza personalitĂ  giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.

Oltre a questi soggetti vanno annoverati, le associazioni non riconosciute, i consorzi e le altre organizzazioni, non appartenenti ad altri soggetti passivi, e infine, le societĂ  di persone e le associazioni tra artisti e professionisti. Mentre rimangono fuori dalla portata dell’IRES tutte le societĂ  di persone e le altre figure soggettive indicate all’art. 5 del TUIR, se residenti nel territorio dello Stato, in quanto i relativi redditi vengono direttamente imputati ai soci per trasparenza. Molto importante è analizzare ora la doppia distinzione tra Enti residenti e non residenti, e quella tra Enti commerciali e non commerciali.

Per quanto riguarda la distinzione tra Enti residenti e non residenti, essa è imposta dal fatto che anche per l’IRES viene adottato, per i primi il criterio della tassazione del reddito ovunque prodotto nel mondo, e per i secondi quello della tassazione del solo reddito prodotto nel territorio dello Stato; di conseguenza, anche qui opera il meccanismo del credito d’imposta, al fine di contenere il fenomeno della doppia imposizione internazionale. Qui ovviamente cambiano i requisiti ai fini della residenza. Infatti, in questo ambito, essa viene identificata nel fatto di avere avuto la societĂ  (o l’Ente) per la maggior parte del periodo d’imposta, la sede legale o la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale dell’attivitĂ , nel territorio dello Stato.

Per quanto riguarda, invece, la distinzione tra Enti commerciali e non commerciali, bisogna innanzitutto dire che per i primi è previsto il principio per il quale tutti i redditi sono considerati redditi d’impresa; mentre per gli Enti non commerciali vige il principio della determinazione del reddito complessivo imponibile attraverso la sommatoria dei redditi fondiari, di capitale, d’impresa e diversi, da determinare secondo le regole normalmente applicate alle persone fisiche. La distinzione tre Enti commerciali e non commerciali è basata su due distinti criteri:

  • Quello formale, che fa riferimento alla natura giuridica del soggetto, e pertanto determinati soggetti sono considerati commerciali a prescindere dall’attivitĂ  che svolgono;
  • Quello sostanziale, che fa riferimento alla natura dell’oggetto esclusivo o principale dell’attivitĂ  dell’Ente.

Detto questo, secondo il criterio formale, sono sempre Enti commerciali tutte le societĂ  di capitali e le societĂ  commerciali di persone (s.n.c. e s.a.s.); mentre rimangono soggetti non commerciali le societĂ  semplici.

Il criterio sostanziale opera invece nel campo degli Enti non societari, sia pubblici che privati, sia dotati che privi di personalitĂ  giuridica. Tale criterio consiste nell’attribuire all’Ente la natura di soggetto commerciale o non commerciale a seconda che commerciale o non commerciale sia l’oggetto esclusivo o principale della sua attivitĂ . In merito la legge precisa che:

  • Da un lato, l’oggetto esclusivo o principale si desume dalla legge o dall’atto costitutivo e dallo statuto se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata;
  • Dall’altro lato, in mancanza di atto costitutivo o statuto, occorre considerare l’attivitĂ  effettivamente svolta.

In ogni caso, è previsto che, prescindere dalle previsioni contenute nello statuto di un Ente, quest’ultimo perde la qualifica di ente non commerciale, qualora di fatto abbia esercitato prevalentemente attivitĂ  commerciale per un intero periodo d’imposta. Pertanto, la qualificazione degli Enti non societari deve effettuarsi guardando allo stesso tempo sia le previsioni statutarie che le caratteristiche dell’attivitĂ  effettivamente svolta.

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