La costituzione di una SRL con atto unilaterale era stata già ammessa dal legislatore nel 1993, con l’apporto di alcune modifiche alla disciplina codicistica, dalla quale invece era originariamente previsto che tutte le società di persone e di capitali dovessero avere origine contrattuale. Anche nella disciplina codicistica originaria era regolata la società unipersonale, con riferimento alle ipotesi in cui, dopo la costituzione della società mediante la stipula di un contratto da parte di 2 o più soggetti, venisse meno la pluralità dei soci in conseguenza dello scioglimento parziale del rapporto sociale (morte, recesso o esclusione) ovvero dall’acquisizione di tutte le partecipazioni ad opera di un solo socio.

Ma mentre nelle società di persone, era disposto lo scioglimento della società, se nel termine di 6 mesi non veniva ricostituita la pluralità dei soci, nelle società di capitali, la cessazione della pluralità dei soci non era causa di scioglimento, ma in caso di insolvenza della società per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui le azioni risultavano appartenenti a una sola persona, questa rispondeva illimitatamente anche con il proprio patrimonio personale.

A seguito della modifica normativa del 1993 per le società azionarie rimaneva il divieto di costituzione con atto unilaterale mentre per le SRL se ne ammetteva invece la costituzione unilaterale, escludendo la responsabilità illimitata e personale dell’unico socio in caso di insolvenza della società.

Con tale modifica normativa si è posta nel sistema un’eccezione sostanziale al principio fondamentale della responsabilità del debitore, per l’adempimento delle sue obbligazioni, con tutti i suoi beni presenti e futuri, consentendo all’imprenditore commerciale di limitare la propria responsabilità patrimoniale conferendo una parte del proprio patrimonio ad una società di sua esclusiva appartenenza, dei cui debiti egli risponde solo con la parte di patrimonio conferita alla società. A seguito della riforma, si è esteso il riconoscimento dell’ammissibilità delle società unilaterali anche alle SPA. Nel nuovo testo del codice civile si ammette che ambedue i modelli societari (SPA e SRL) possono essere costituiti oltre che con contratto, con atto unilaterale che alla sottoscrizione dell’atto costitutivo nel caso di costituzione con atto unilaterale deve essere versato l’intero ammontare dei conferimenti in denaro e non solo il 25%. La situazione di unipersonalità deve risultare dal registro delle imprese: se l’unipersonalità è originaria essa risulta dall’iscrizione nell’atto costitutivo; se è successiva alla costituzione della società, deve risultare da un’apposita dichiarazione degli amministratori depositata ed iscritta nel registro delle imprese.

Il socio unico assume responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui era titolare dell’intera partecipazione, solo in caso di fallimento della società e solo quando il capitale sociale non è stato interamente eseguito oppure non è stata eseguita la pubblicità nel registro delle imprese relativa alla presenza di un unico socio.

Se gli amministratori non provvedono a iscrivere nel registro delle imprese la loro dichiarazione da cui risulta l’unipersonalità della società, il socio può chiedere direttamente all’ufficio del registro delle imprese l’iscrizione di una propria dichiarazione di analogo tenore. Si ritiene che, a causa del mancato versamento dell’intero capitale con la sottoscrizione, la responsabilità illimitata NON sia sanabile, contrariamente il ritardo pubblicitario lo è.

I contratti della società con l’unico socio e le operazioni a favore dell’unico socio sono opponibili ai creditori della società solo se risultano dal libro delle decisioni degli amministratori oppure da atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento.

Se, in precedenza, era previsto che i crediti dell’unico non illimitatamente responsabile non hanno legittime cause di prelazione, ora tale norma non c’è più: si considera sufficiente la disposizione generale sul finanziamento dei soci per cui questi cred sono postergati anche rispetto ai chirografari: sono SUBCHIROGRAFARI.

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