Per la costituzione di una società di persone non è necessario l’atto scritto, infatti il contratto di società può perfezionarsi anche con fatti concludenti. In tal caso si parla di società di fatto.

La società di fatto è regolata dalle norme della ss se l’attività esercitata è non commerciale, o dalle norme della snc irregolare se l’attività è commerciale, con la conseguenza che tutti i soci risponderanno personalmente ed illimitatamente delle obbligazioni sociali.

Una società di fatto che esercita attività commerciale è esposta al fallimento come ogni altro imprenditore. Di conseguenza falliranno anche tutti i soci, palesi ed occulti, art 147 legge fallimentare, non essendo necessaria l’esteriorizzazione della qualità di socio ai terzi.

Dalla società di fatto va distinta la società occulta, cioè la società costituita con l’espressa e concorde volontà dei soci di non rilevarne l’esistenza all’esterno. Essa può essere una società di fatto, ma può risultare anche da un atto scritto tenuto segreto dai soci. Ciò che la caratterizza è il dato che, per comune accordo, l’attività di impresa deve essere svolta ed è svolta per conto della società, ma senza spenderne il nome. La società esiste nei rapporti interni fra i soci, ma non viene esteriorizzata.

Nei rapporti esterni l’impresa si presenta come impresa individuale di uno dei soci o di un terzo, che operano spendendo il proprio nome.

Lo scopo per cui non viene esteriorizzata la società è quello di limitare la responsabilità nei confronti dei terzi al patrimonio del solo gestore, evitando che ne rispondano anche la società e gli altri soci.

Tramite la società occulta i soci mirano a conseguire tali benefici segretamente e pertanto al di fuori di ogni regola e controllo.

La giurisprudenza prima e la riforma del diritto fallimentare del 2005, d.lgs 5/2006, ha disposto che qualora dopo la dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale risulti che l’impresa è riferibile ad una società di cui il fallito è socio illimitatamente responsabile, si applica agli altri soci illimitatamente responsabili la regola del fallimento del socio occulto.

In breve, la legge tratta allo stesso modo il socio occulto di società palese e la società occulta. In entrambi i casi ritiene non necessaria l’esteriorizzazione e sufficiente la prova dell’esistenza del contratto di società nei rapporti interni.

Ma socio occulto di società palese e società occulta sono fattispecie fra loro diverse.

Nella fattispecie socio occulto di società palese l’attività di impresa è svolta in nome della società e ad essa è imputabile in tutti i suoi effetti. La responsabilità di impresa della società è fuori contestazione e la partecipazione alla società è titolo sufficiente a fondare la responsabilità ed il fallimento sia dei soci palesi sia di quelli occulti.

Nella fattispecie società occulta, invece, l’attività di impresa non è svolta in nome della società, e quindi gli atti di impresa non sono ad essa formalmente imputabili. Chi opera con i terzi agisce in nome proprio, sia pur negli interessi e per conto di una società di cui è socio, quindi agisce come mandatario senza rappresentanza della società occulta. Quindi gli atti sono a lui imputabili, art. 1705.

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