Gli amministratori sono responsabili anche verso i creditori sociali. Diversi sono però i presupposti di quest’azione:

  • Gli amministratori sono responsabili verso i creditori sociali solo per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale.
  • L’azione può essere proposta dai creditori solo quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti. Un danno per i creditori infatti non sussiste fino a quando il patrimonio sociale è capiente.

L’azione può essere proposta dai singoli creditori sociali. In caso di fallimento della società, l’azione può essere proposta esclusivamente dal curatore.

L’azione dei creditori sociali esercitata fuori del fallimento è azione diretta ed autonoma. Gli amministratori non potranno perciò opporre ai creditori agenti le eccezioni opponibili alla società. Inoltre e soprattutto, quanto corrisposto dagli amministratori a titolo di risarcimento danni non spetterà alla società, ma direttamente ai creditori fino alla concorrenza del loro credito. Però, se l’azione risarcitoria è già stata esperita dalla società ed il relativo patrimonio è stato reintegrato, i creditori non potranno più esercitare l’azione di loro spettanza dato che gli amministratori sono ovviamente tenuti a risarcire una sola volta il danno. Anche la transazione intervenuta con la società paralizza l’azione dei creditori sociali. Invece, la rinuncia all’azione da parte della società non impedisce l’esercizio dell’azione da parte dei creditori sociali; e per l’ovvia ragione che il patrimonio sociale non è stato reintegrato.

La responsabilità verso i singoli soci o terzi

Le azioni di responsabilità della società e dei creditori sociali non pregiudicano il diritto al risarcimento del danno spettante al singolo socio o al singolo terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti dolosi o colposi degli amministratori. Perché il singolo socio o il singolo terzo possano chiedere agli amministratori il risarcimento dei danni devono ricorrere 2 presupposti:

  • Il compimento da parte degli amministratori di un atto illecito nell’esercizio del loro ufficio.
  • La produzione di un danno diretto al patrimonio del singolo socio o del singolo terzo.

Caso classico di danno diretto è quello degli amministratori che con un falso in bilancio inducono i soci o i terzi a sottoscrivere un aumento di capitale a prezzo eccessivo. Ancora, incorrono in responsabilità gli amministratori che, dissimulando dolosamente lo stato di dissesto della società, inducono una banca a concedere fido.

 

I direttori generali

I direttori generali sono dirigenti che svolgono attività di alta gestione dell’impresa sociale. Essi sono al vertice della gerarchia dei lavoratori subordinati dell’impresa ed operano in rapporto diretto con gli amministratori, dando attuazione alle direttive generali dagli stessi impartite. I direttori generali sono parificati agli amministratori sotto il profilo delle responsabilità penali. Inoltre se nominati dall’assemblea o per disposizione dell’atto costitutivo, agli stessi si applicano le norme che regolano la responsabilità civile degli amministratori, in relazione ai compiti loro affidati.

 

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