A differenza della cambiale tratta, l’assegno bancario non può essere accettato. Ogni menzione di accettazione apposta sull’assegno della banca trattaria si ha per non scritta. D’altro canto, la disciplina dell’assegno bancario esclude che la banca trattaria possa diventare obbligato di regresso come girante o come avallante.

La banca trattaria non assume quindi in alcun caso la posizione di obbligato cartolare (diretto o di regresso) nei confronti del portatore del titolo, cui essa può anche rifiutare il pagamento: il rifiuto ingiustificato espone la banca a conseguenze giuridiche, ma, di fatto, essa ne risponderà solo verso il traente, non già verso il portatore dell’assegno. La conseguenza di questa facoltà nella banca trattaria è che l’assegno bancario, a differenza della cambiale, non può essere accettato: una eventuale accettazione della banca si considera inesistente.

La banca trattaria, nell’assegno all’ordine, è tenuta solo a controllare la regolare continuità delle girate, non anche a verificare l’autenticità delle firme dei giranti: la banca che, senza dolo o colpa grave, adempie la prestazione nei confronti del presentatore, è liberata anche se questi non è il titolare del diritto purchè provi di aver utilizzato la normale diligenza professionale.

Nella pratica si sono diffusi alcuni mezzi, legali o convenzionali, per tutelare la legittima aspettativa del prenditore e che l’assegno sia pagata dalla banca; in specie:

  • Assegno vistato. Il visto posto dalla banca sul titolo non equivale ad accettazione: esso attesta semplicemente l’esistenza di fondi di cui la banca si impegna a garantire la persistenza fino alla scadenza del termine di presentazione dell’assegno. In caso di ritiro anticipato o falsa attestazione, la banca ne sarà responsabile per i danni arrecati.
  • Benefondi bancario. E’ la conferma sull’esistenza di fondi a nome del traente, resa dalla banca trattaria ad altra banca a cui è stato girato l’assegno per l’incasso. Trattasi dunque di mera dichiarazione informativa: in caso di falso essa ne risponderà in base alla generale responsabilità extracontrattuale.

In caso di revoca dell’ordine di pagamento, da parte del traente, la banca trattaria è obbligata ad uniformarsi, ma solo dopo la scadenza del termine di presentazione del titolo affinché non ne sia ingiustificatamente danneggiato il prenditore.

 

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