È mediatore colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza.

Funzione tipica del mediatore è quella di mettere in contatto fra loro i potenziali contraenti, e ciò può essere fatto sia spontaneamente sia su incarico delle parti.

Si pensi all’incarico conferito ad un’agenzia immobiliare per l’acquisto o la vendita di una casa. Il mediatore si distingue dagli altri soggetti che agevolano la conclusione di affari (commissionari ed agenti) per la posizione di indipendenza rispetto alle parti a favore delle quali esplica l’attività intermediaria, ossia per l’assenza di vincoli di collaborazione, dipendenza o rappresentanza. Ne consegue che:

il mediatore conserva piena libertà di azione anche se agisce su incarico di una delle parti e può in ogni momento disinteressarsi dell’affare

le parti sono libere di concludere o meno l’affare

il mediatore ha diritto al compenso per il solo fatto che l’affare si è concluso per effetto del suo intervento e quindi anche se non aveva ricevuto alcun incarico di mediazione.

L’esercizio, anche occasionale o discontinuo, dell’attività di mediatore è subordinato all’iscrizione in appositi ruoli istituiti presso le Camere di Commercio.

Restano soggetti ad una specifica disciplina i mediatori pubblici e i mediatori di assicurazione o brokers, nonché l’attività di mediazione creditizia.

 

La disciplina

Il diritto del mediatore alla provvigione matura con la conclusione dell’affare.

Diversamente dall’agente, il mediatore ha diritto alla provvigione anche se le parti non danno esecuzione al contratto concluso.

È necessario però che l’affare sia stato concluso per effetto del suo intervento.

La provvigione è di regola dovuta al mediatore da ciascuna delle parti. Se i mediatori sono più di uno, ciascuno ha diritto ad una quota della provvigione.

È inoltre espressamente stabilito che non ha diritto alla provvigione il mediatore non iscritto negli appositi ruoli, precisando che egli è tenuto a restituirla ove l’abbia già riscossa.

Si è voluto così drasticamente sanzionare l’esercizio abusivo dell’attività, anche occasionale, di mediazione.

Il mediatore è responsabile verso le parti se omette di far conoscere loro le circostanze a lui note che possono influire sulla conclusione dell’affare.

Il mediatore risponde anche dell’autenticità della sottoscrizione delle scritture e dell’ultima girata dei titoli trasmessi per suo tramite.

Il mediatore è di regola estraneo all’esecuzione del contratto, ma può essere incaricato da una delle parti a rappresentarlo nei relativi atti di esecuzione.

Il mediatore è infine responsabile per l’esecuzione del contratto quando tace ad un contraente il nome dell’altro, il che avviene quando un contraente vuol rimanere occulto all’altro oppure quando il mediatore vuole impedire che le parti si conoscano, per evitare che le stesse concludano successivi affari senza servirsi della sua opera. In tali casi il contraente palese ignora il nome dell’altro. Perciò il mediatore risponde personalmente dell’esecuzione del contratto nei confronti del primo.

In particolare la responsabilità del mediatore permane anche se, dopo la conclusione del contratto, il contraente occulto si manifesta all’altra parte o è reso noto dal mediatore.

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