Sono molti i tipi che riguardano l’interposizione dei servizi. I principali che si possono individuare sono il mandato, la mediazione, l’agenzia, la spedizione e la commissione.

Il Codice fornisce la definizione di mediatore come di colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare in modo imparziale dato che non è legato ad alcuna di esse (art. 1754). La provvigione è dovuta da entrambe le parti in proporzione solo se l’intervento del mediatore e decisivo per la conclusione dell’affare (art. 1755), ma le spese sono comunque dovute (art. 1756).

Il mediatore risponde per (art. 1759):

  • l’omissione delle informazioni sulle circostanze a lui note relative alla valutazione e alla sicurezza dell’affare.
  • l’autenticità della sottoscrizione della scrittura.
  • l’ultima girata dei titoli trasmessi per suo tramite.

Se il mediatore non manifesta al contraente il nome dell’altro risponde dell’esecuzione del contratto e subentra nei diritti del contraente non nominato (art. 1762).

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