La dichiarazione di fallimento

Il fallimento può essere dichiarato da:

1) su ricorso di uno o più creditori (ipotesi più frequente);

2) su richiesta del debitore;

3) su istanza del pubblico ministero.

Non più invece d’ufficio dallo stesso tribunale. L’iniziativa del debitore costituisce di regola una facoltà dello stesso. L’imprenditore (ma non i suoi eredi) che chiede il proprio fallimento deve depositare presso la cancelleria del tribunale una serie di documenti: le scritture contabili e fiscali obbligatorie dei tre esercizi precedenti o dall’inizio dell’impresa se questa ha avuto una minore durata; uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività; l’indicazione dei ricavi lordi degli ultimi tre esercizi; l’elenco nominativo dei creditori e dei rispettivi crediti.

Il pubblico ministero ha potere-dovere di chiedere il fallimento quando l’insolvenza risulti da fatti che configurano reati fallimentari. La relativa condanna può essere però pronunciata solo dopo che è stato accertato lo stato d’insolvenza. La riforma del 2006 ha soppresso il potere del tribunale di dichiarare d’ufficio il fallimento. Competente per la dichiarazione di fallimento è il tribunale del luogo dove l’imprenditore ha la sede principale dell’impresa. Il tribunale decide sulla richiesta di fallimento con uno speciale procedimento incamera di consiglio.

Il debitore e i creditori istanti per il fallimento devono però essere sentiti in udienza. Il tribunale può emettere provvedimenti cautelari o conservativi volti a tutelare il patrimonio o l’impresa. Se il tribunale invece ritiene di non accogliere la domanda di fallimento provvede con un decreto motivato. Contro tale decreto il creditore, il pubblico ministero e lo stesso debitore possono proporre reclamo alla corte d’appello. Il fallimento è dichiarato con sentenza.

Tale sentenza contiene la nomina del giudice delegato e del curatore fallimentare preposti al fallimento; l’ordine al fallito il deposito del bilancio, delle scritture contabili e fiscali obbligatorie e l’elenco dei creditori. Essa viene notificata a tutti gli interessati e resa pubblica mediante annotazione nel R.I. la sentenza di fallimento è immediatamente esecutiva fra le parti del processo dalla data del deposito in cancelleria.

La revoca del fallimento

Possono proporre reclamo contro la dichiarazione di fallimento il fallito e qualsiasi interessato (anche i figli del fallito). Il ricorso deve essere depositato presso la corte d’appello entro trenta giorni che decorrono per il fallito dalla data di notificazione della sentenza che dichiara il fallimento e, per tutti gli altri interessati dalla data d’iscrizione della stessa nel R.I. Il ricorso non può, in ogni caso, essere proposto trascorso un anno dalla pubblicazione della sentenza.

L’impugnazione non sospende gli effetti della dichiarazione di fallimento. Con la sentenza che accoglie il reclamo di fallimento è revocato. La sentenza viene pubblicata nel R.I. sul piano patrimoniale restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi fallimentari. Sicché all’ex fallito non resta che rivolgersi nei confronti del creditore istante per ottenere il risarcimento dei danni.

 

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