La parità di trattamento dei risparmiatori non si traduce in totale divieto di asimmetrie informative. Una totale parità di info su tutto eliminerebbe di lucrare sulle operazioni e quindi annienterebbe il mercato. Si ha così una concorrenza nell’ acquisizione di info che deve però restare sostanzialmente corretta, rispettando le regole del gioco e dunque non permettendo che taluno goda di privilegi. L’ art. 2391, ult. comma, stabilisce che l’ amministratore di società per azioni risponde nei confronti della società della utilizzazione “a vantaggio proprio o di terzi” di dati, notizie o opportunità appresi nell’ esercizio del suo incarico (responsabilità per insider trading).
Vi è inoltre divieto per chi sia in possesso di informazioni privilegiate: di acquistare, vendere o compiere qualsiasi altra operazione su strumenti finanziari avvalendosi di quelle info; di comunicarle, salvo che la comunicazione non rientri nel normale esercizio del lavoro, della professione; o di consigliare ad altri il compimento delle operazioni che sono vietate a lui stesso.
L’ uso delle info privilegiate è in primis un fatto di rilevanza penale, ed è severamente sanzionato con la pena della reclusione da uno a sei anni e con la multa sino ad un massimo di 3 milioni di euro; il giudice può, tuttavia, aumentare quest’ ultima sino al triplo, ovvero fino al maggiore importo pari a dieci volte il profitto o il prodotto conseguito dal reato, quando la multa, anche nel suo massimo edittale indicato al primo comma, appaia inadeguata nel caso concreto, tenuto conto della rilevante offensività del fatto, delle qualità personali dell’ autore del reato e del profitto suo tramite conseguito.
Della notizia di reato di insider trading il P.M. informa il presidente della Consob. La Consob compie in conseguenza accertamenti e, a conclusione, trasmette al PM una relazione correlata dalla documentazione raccolta. L’ uso di info privilegiate integra quindi anche una fattispecie di illecito cosiddetto amministrativo, appunto perchè comportamento posto in spregio di regole pubblicistiche a presidio del corretto funzionamento de mercato finanziario.
Spetterà alla Consob irrogare sanzioni pecuniarie agli autori delle violazioni, anche in questo caso per un importo massimo fissato, in via di principio, sino a tre milioni di euro, ma che è aumentabile alla stessa stregua dei criteri che possono essere utilizzati dal giudice penale per disporre l’ aumento della pena pecuniaria; il tutto poi ovviamente sempre nel rispetto del principio del contraddittorio.