L’ ordinamento del mercato finanziario si snoda per attenzione: agli intermediari, soggetti ad iscrizione e a vigilanza regolamentare, informatica ed ispettiva della Banca d’ Italia e della Consob; ai servizi e attività d’ investimento; alla consulenza in materia di investimenti; la gestione collettiva del risparmio; oltre che alla gestione collettiva del risparmio; e alla disciplina dei mercati; oltre che alla gestione accertata di strumenti finanziari e gli emittenti finanziari.

Sulla premessa che l’ investimento è un’ operazione naturalmente rischiosa, appare ragionevole che chi sollecita investimenti dia quanto meno informazione completa di ciò che fa e vorrebbe fare e delle modalità d’ investimento proposto. L’ obiettivo della trasparenza delle imprese e delle operazioni finanziarie potrebbe in ipotesi essere raggiunto già sulla base di una autotutela dell’ investitore. Il ricorso al risparmio diffuso rende tuttavia ineffettiva una impostazione del genere.

Il problema è di tutelare comunque l’ interesse generale dei risparmiatori. Si è addivenuta così ad una disciplina contenuta negli artt. 94 ss. TUF, che impone l’ obbligo di redazione di un prospetto, una vigilanza assai pregnante da parte della Consob, e responsabilità aggravate in caso di suo mancato rispetto, così da creare un sistema sul quale investitore e finanziatore possano fare affidamento.

A) Chiunque intenda effettuare una sollecitazione all’ investimento tramite l’ offerta al pubblico di prodotti finanziari, deve: redigere un prospetto destinato alla pubblicazione e darne preventivamente comunicazione alla Consob, affinchè l’ autorità di vigilanza abbia modo di verificare la completezza e la correttezza della info che si va a rendere. Il PROSPETTO deve contenere tutte le info necessarie per consentire agli eventuali investitori di formarsi un giudizio sul prodotto che viene loro offerto. Nel caso di carenze od oscurità, la Consob può chiedere integrazioni di notizie e di dati. Decorsi 15 gg dalla comunicazione l’ offerente può procedere alla pubblicazione del prospetto. Con regolamento, la Consob ha puntualizzato nel dettaglio il contenuto della comunicazione che le deve essere trasmessa, ed ha altresì individuato le norme di correttezza che sono tenuti ad osservare tutti coloro che siano direttamente o indirettamente interessati all’ operazione. Attenzione specifica è rivolta ll’ ipotesi in cui la sollecitazione riguardi prodotti finanziari non quotati in un mercato regolamentato nè diffusi tra il pubblico in misura rilevante. La pubblicazione del prospetto deve perciò essere autorizzata dalla Consob secondo modalità e termini da essa stessa stabiliti con regolamento. Gli ultimi bilanci civilistico e consolidato redatti dall’ emittente devono essere sottoposti a revisione.

B) Gli annunci pubblicitari riguardanti la sollecitazione sono tassativamente vietati prima della pubblicazione del prospetto, dopo eventuali annunci devono essere effettuati secondo criteri stabiliti dalla Consob e previa trasmissione del testo a quest’ ultima, che può anche intervenire sospendendone o vietandone l’ ulteriore pubblicazione quando vi sia fondato sospetto o sia accertata violazione di legge o di norme regolamentari.

C) La redazione di un prospetto e la sua comunicazione alla Consob non sono prescritti quando la sollecitazione sia rivolta ad investitori istituzionali o a un numero di soggetti non superiore a quello indicato dalla Consob con regolamento. Vige infine il riconoscimento del prospetto approvato dalle autorità di altri Stati membri della UE. La norma si spiega per la valenza ormai sovranazionale del mercato mobiliare e per la parità di trattamento nell’ ambito dell’ UE.

D) La sollecitazione all’ investimento in violazione della disciplina di cui all’ art. 94 ss. e delle relative norme regolamentari legittima poteri interdittivi della Consob e dà motivo all’ applicazione di sanzioni amministrative. E’ prevista comunque responsabilità penale per il falso in prospetto.

 

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