La prestazione di servizi di investimento è sottoposta ad un complesso sistema di controlli in base ad una ripartizione di competenze tra Consob e Banca d’Italia, dove la prima è competente per quanto riguarda la correttezza e trasparenza dei comportamenti e la seconda per il contenimento del rischio e la sana e prudente gestione patrimoniale.

In base a ciò sia Banca d’Italia che Consob hanno forti poteri di intervento ed ispettivi nonché il potere di dettare con regolamento la disciplina relativa allo svolgimento dell’attività. In via d’urgenza inoltre la Consob può disporre la sospensione degli organi amministrativi della società in caso di gravi irregolarità nell’amministrazione o di gravi violazioni dei regolamenti in materia.

Lo scioglimento definitivo degli organi amministrativi invece può essere deciso solo dal Ministero dell’Economia in caso di gravi irregolarità, o gravi perdite nel patrimonio e in tal caso si dà luogo ala procedura di amministrazione straordinaria i cui adempimenti sono di competenza della Banca d’Italia, Se le perdite o le irregolarità sono di eccezionale gravità si dà luogo invece alla liquidazione coatta amministrativa e anche in tal caso la direzione della procedura spetta alla Banca d’Italia.

Sono inoltre richiesti per gli amministratori, per coloro che ricoprono funzioni di controllo e per coloro che detengono partecipazioni nella società i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza stabiliti dal Ministero dell’Economia, la mancanza dei quali comporta la decadenza dalla carica. Sono previste infine comunicazioni preventive alla Banca d’Italia e successive alla Consob in caso di acquisto o vendita di partecipazioni qualificate in tali società.

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