Chiunque è legittimato a lanciare un’ OFFERTA PUBBLICA D’ ACQUISTO (OPA) O DI SCAMBIO (OPSc) su tutti o una parte degli strumenti o prodotti finanziari di una stessa specie circolanti sul mercato. Il mercato accoglie di regola positivamente le offerte pubbliche, s’ intende se il prezzo sia congruo. Le istanze prioritarie sono di trasparenza dell’ operazione e di rigorosa parità di trattamento dei risparmiatori ai quali l’ offerta è rivolta. La disciplina è stabilita dagli artt. 101bis ss. del TUF.

A) Chi intende procedere ad un’ OPA deve darne preventiva comunicazione alla Consob. Alla comunicazione dovrà seguire, non oltre 20gg, la presentazione sempre alla Consob di un documento destinato alla pubblicazione, il cui contenuto deve comprendere tutte le info necessarie per consentire ai destinatari di pervenire a un fondato giudizio sull’ offerta. La Consob ha 15 gg per pronunziarsi sulla completezza e correttezza del documento informativo, che aumentano a 30 quando oggetto dell’ OPA sono strumenti finanziari non quotati o non diffusi fra il pubblico in misura rilevante. Decorsi termini suddetti, il documento d’ offerta viene approvato e dunque può essere pubblicato.

B) L’ OPA (o l’ OPSc) è irrevocabile. Deve essere rivolta a parità di condizioni a tutti i titolari dei prodotti finanziari che ne formano oggetto. Sono irrevocabili anche le adesioni dell’offerta.

C) Possono esserci offerte concorrenti. L’ offerta concorrente è ammessa non oltre 5 giorni prima della data di chiusura della precedente. In caso di offerta concorrente tutte le adesioni all’ offerta originaria sono revocabili, e così via nel caso che all’ offerta concorrente si contrapponga un rilancio da parte del primo offerente. Qui la parità di trattamento trova una delle sue massime tutele, perchè ogni risparmiatore deve poter scegliere su tutta la gamma di chances che gli vengono prospettate, anche tornando indietro su decisioni già prese.

D) Il documento d’ offerta viene trasmesso all’ emittente, che diffonde a sua volta un comunicato contenente il suo apprezzamento sull’ operazione, e che dovrà contenere anche una valutazione sugli effetti che l’ offerta potrà avere sulla struttura dell’ impresa. Tale comunicato va anch’ esso preventivamente sottoposto alla Consob. All’ emittente sarà in via di principio anche possibile porre in essere iniziative volte a contrastare l’ offerta.

E) La Consob esercita poteri vari di vigilanza e di interdizione. Fra i primi può ricordarsi il potere di chiedere all’ emittente che siano resi pubblici notizie e documenti necessari per l’ informazione al pubblico. Fra i secondi, oltre quello di imporre informazioni integrative e particolari garanzie in assenza delle quali l’ offerta non può essere lanciata, la Consob può sospendere o dichiarare decaduta l’ offerta già pendente, quando vi sia sospetto o sia accertata violazione della disciplina integrativa o regolamentare.

F) A chiusura dell’ offerta, dovrà evidentemente verificarsi il numero di adesioni. Se queste superano la percentuale del globale di strumenti o prodotti finanziari emessi per cui è stata offerta, saranno accettate pro quota, così da permettere una fruizione dell’ offerta appunto pro quota da tutti gli aderenti Se la percentuale per cui è stata fatta offerta non viene raggiunta, e l’ offerente se ne è riservata facoltà nel documento d’ offerta, questi potrà, se vuole, accettare egualmente le adesioni pervenute.

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