L’ ordinamento del credito non esaurisce comunque più oggi la disciplina del mercato finanziario. Ancora infatti nella impostazione del codice, il risparmio diffuso veniva avviato al settore produttivo o tramite strumenti tipici delle società per azioni o tramite l’ intermediazione bancaria. Nella seconda metà del secolo scorso si è assistito tuttavia ad una progressiva disintermediazione bancaria nella raccolta del risparmio destinato alle imprese.

Finendosi poi con una regolazione dell’ intero mercato mobiliare (col Testo unico dell’ intermediazione finanziaria, cosiddetto TUF 58/98) la cui vigilanza è attribuita alla Commissione nazionale per le società e la borsa, cosiddetta Consob, oltre che alla Banca d’ Italia. Il TUF ha come referente obiettivo i valori mobiliari, gli strumenti finanziari.

Nell’ elenco dato dall’ art. 1 del TUF, vengono innanzitutto in rilievo i valori mobiliari, con tale espressione indicandosi alcune precise tipologie di valori che sono suscettibili di essere negoziati nel mercato dei capitali quali: le azioni di società o altri strumenti equivalenti alle azioni o rappresentativi di capitale di rischio in un’ impresa; le obbligazioni, i titoli di stato e altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali; qualsiasi altro strumento normalmente negoziato che permetta di acquisire i valori mobiliari in precedenza indicati; qualsiasi titolo o strumento che comporti un regolamento per contanti determinato con riferimento a valori mobiliari a valute o tassi d’ interessi.

Oltre ai valori mobiliari costituiscono strumenti finanziari anche: Gli strumenti del mercato monetario; le quote di organismi d’ investimento collettivo; i contratti di opzione, i contratti finanziari a termine standardizzati, gli swaps, gli accordi per scambi futuri di tassi d’ interesse e altri contratti derivati; gli strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito; i contratti finanziari differenziali.

L’ elencazione degli strumenti finanziari parrebbe avere carattere tassativo: ai sensi dell’ art. 18 ult. Comma del TUF solo il ministro dell’ economia e delle finanze può individuare nuove categorie di strumenti finanziari. Lo strumento finanziario è figura polisemica, con la quale il legislatore non regola contenuti ma enumera strumenti passibili di negoziazione sul mercato.

La autonomia negoziale trova dunque ampio spazio di applicazione al riguardo, ma nella misura in cui a monte dia espressione concreta sul mercato a modelli idonei a soddisfare nuove istanze che poi passano per il filtro della “individuazione” da parte dell’ autorità competente. E’ aperta invece la categoria dei prodotti finanziari.

Con lo strumento finanziario si assiste ad un supermercato del ricorso all’ incorporazione nel documento e al suo trasferimento tramite consegna, che ha rappresentato storicamente il tramite fondamentale per addivenire alla mobilizzazione della ricchezza. Ad un modello di organizzazione teso a consentire la mobilizzazione della ricchezza e perciò la sollecitazione all’ investimento attento al particolare si è aggiunto un più vasto e assorbente modello di organizzazione teso agli stessi fini ma attento alla regolazione generale delle negoziazioni tramite la disciplina di un referente unitario e dei suoi servizi, i cosiddetti servizi d’ investimento.

Una riflessione sul ruolo degli strumenti finanziari considerati singolarmente e nel contesto della disciplina sul mercato degli investimenti può a questo punto essere utile. Le istanze a monte sono di facilitare anzi incentivare l’ investimento e la circolazione della ricchezza, e contestualmente di ordinare il mercato dove la raccolta e gli scambi di ricchezza e investimenti si verificano. Il contenuto polisemico dello strumento finanziario si giustifica facilmente, appunto per il suo ruolo ancillare ad un ordinamento polifunzionale.

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