Le imprese bancarie sono imprese commerciali la cui attività tipica consiste nella raccolta del risparmio fra il pubblico e nell’esercizio del credito.

Le operazioni di raccolta del risparmio si definiscono tradizionalmente operazioni passive in quanto rendono la banca debitrice nei confronti dei propri clienti.

Le operazioni di concessione del credito invece si definiscono operazioni attive.

Si definiscono infine operazioni accessorie o servizi bancari le altre operazioni a carattere

strumentale (ad esempio servizi di pagamento, custodia di titoli) che le banche tradizionalmente svolgono a favore della propria clientela.

Le banche svolgono oggi un ruolo centrale anche in nuovi settori dell’attività finanziaria (leasing, factoring, carte di credito, gestione dei fondi comuni, etc) che non rientrano nella tipica funzione creditizia delle banche e che perciò possono essere esercitati anche da imprese finanziarie non bancarie.

(Queste nuove attività finanziarie, non tipiche né esclusive delle banche, saranno esaminate nel capitolo successivo)

l’attività delle banche ed in particolare la raccolta del risparmio e l’erogazione del credito presenta un particolare rilievo economico e sociale.

È perciò da tempo sottoposta ad un’articolata e penetrante disciplina il cui nucleo originario, risalente al 1936, ha subito a partire dalla metà degli anni ’80 profonde modifiche per effetto di una serie di provvedimenti legislativi emanati sia per dare attuazione alle numerose direttive comunitarie di armonizzazione del settore, sia per realizzare una più efficiente organizzazione del nostro sistema bancario.

La relativa normativa è oggi racchiusa nel Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia approvato con il decreto legislativo 385 del 1993 (noto come Tub).

È questa una disciplina che incide profondamente:

sull’accesso all’attività bancaria, subordinato alla preventiva autorizzazione della Banca
d’Italia

sulla struttura giuridica dell’impresa bancaria, che può assumere solo la forma di S.p.A. e di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata (banche popolari e banche di credito cooperativo) con capitale versato non inferiore a quello determinato dalla Banca d’Italia

sullo statuto delle società e delle imprese bancarie

sull’organizzazione e sull’esercizio dell’attività bancaria, sottoposte a penetrante vigilanza
da parte della Banca d’Italia per assicurare la sana e prudente gestione delle banche e la
stabilità complessiva del sistema bancario.

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