Prima di passare all’esposizione delle singole operazioni bancarie sono necessarie alcune

avvertenze preliminari relative all’attuale disciplina.

Le operazioni bancarie sono per la prima volta regolate dal codice civile del 1942.

Si tratta però di una disciplina parziale e lacunosa: infatti il codice si limita a regolare solo alcune delle tipiche operazioni. Inoltre, la tipologia delle operazioni poste in essere dalle banche del tempo è diventata molto piĂą ricca ed in parte diversa da quella codificata nel 1942. basti pensare che il codice sembra ignorare quello che oggi è il piĂą importante e diffuso contratto bancario, ossia il conto corrente bancario. La regolamentazione dei contratti bancari è restata perciò in larga parte affidata alle cosiddette norme bancarie uniformi, che sono condizioni generali di contratto predisposte non dalle singole banche ma dalla loro associazione di categoria (Abi – Associazione Bancaria Italiana).

Le norme bancarie uniformi non si limitano a colmare i vuoti della disciplina legislativa ma la modificano o sostituiscono con clausole spesso vistosamente vessatorie per i clienti e talvolta di dubbia validitĂ .

Da tempo era perciò particolarmente avvertita nel settore dei contratti bancari la necessità di una maggiore tutela del cliente.

Negli ultimi anni la situazione è significativamente mutata per effetto di una serie di interventi legislativi volti a ridimensionare il prepotere contrattuale delle banche. Un ulteriore contributo al miglioramento del grado di tutela dei clienti delle banche è stato determinato dall’applicazione al settore bancario della disciplina antimonopolistica nazionale. Nel 1994 la Banca d’Italia ha stabilito che le norme bancarie uniformi costituiscono “intese” restrittive della concorrenza e ha imposto all’Abi di specificare che le stesse non hanno carattere vincolante per le banche associate.

 

La disciplina generale dei contratti bancari

La legge 154/1992 ha introdotto una disciplina generale dei contratti bancari e finanziari che prevede una serie di obblighi di comportamento volti ad assicurare adeguata trasparenza alle condizioni contrattuali praticate dalle banche e dagli altri intermediari finanziari. Le banche sono tenute a rendere note al pubblico le condizioni economiche (tassi di interesse, prezzi, spese, etc) delle operazioni e dei servizi offerti, mediante avvisi sintetici affissi nei locali aperti al pubblico e fogli informativi analitici tenuti a disposizione della clientela.

I contratti bancari devono essere redatti per iscritto. Inoltre, un esemplare del contratto deve essere consegnato al cliente in modo da assicurargli la conoscenza e la prova delle condizioni che regolano il rapporto. L’inosservanza della forma scritta comporta la nullitĂ  del contratto, che però può essere fatta valere solo dal cliente.

Inoltre, è fatto divieto di rinvio agli usi “per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizioni praticate”.

Per i contratti di durata che prevedono la facoltĂ  della banca di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali, si riconosce al cliente il diritto di recedere dal contratto senza penalitĂ  e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l’applicazione delle condizioni precedenti. Infine, nei contratti di durata è fatto obbligo alla banca di fornire per iscritto, almeno una volta l’anno, una comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto. La Banca d’Italia vigila sul rispetto della disciplina in tema di trasparenza e può anche prescrivere, a pena di nullitĂ , che determinati contratti o titoli abbiano un contenuto tipico predeterminato.

 

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