Il protesto
Il protesto è l’atto autentico necessario per la conservazione della azioni di regresso. Con esso si constata la mancata accettazione o il mancato pagamento della cambiale da parte del designato a pagare in via principale (trattario o emittente). Il protesto deve essere elevato, dietro presentazione del titolo, contro i soggetti designati nella cambiale per l’accettazione o il pagamento.
Sono abilitati alla levata del pretesto i notai, gli ufficiali giudiziari e i loro aiutanti. Il notaio e l’ufficiale giudiziario possono avvalersi della collaborazione di presentatori, nominati su loro indicazione dal presidente della corte di appello. I presentatori, presentano il titolo, ne incassano l’importo o constatano il mancato pagamento.
L’atto di protesto è redatto successivamente dal notaio o dall’ufficiale giudiziario ed è sottoscritto anche al presentatore. Il protesto può essere annotato sulla cambiale o con atto separato. I protesti per mancato pagamento sono pubblicati in un apposito registro informatico dei protesti. Il protesto può essere sostituito da una dichiarazione scritta di rifiuto dell’accettazione o del pagamento. Anche questa dichiarazione è soggetta a pubblicità legale.
Il processo cambiario. Le eccezioni
L’azione cambiaria gode di un particolare regime processuale volto a consentire al creditore un più rapido recupero della somma dovutagli. La cambiale in regola col bollo vale come titolo esecutivo. Il possessore della stessa può iniziare perciò la procedura esecutiva dei beni del debitore. Se la cambiale non era in regola col bollo, ma è stata successivamente regolarizzata, il portatore della cambiale può avvalersi in alternativa dell’ordinario procedimento di cognizione diretto ad ottenere sentenza di condanna.
Su istanza del creditore, il giudice deve emettere sentenza provvisoria di condanna se le eccezioni opposte dal debitore sono di lunga indagine, imponendo al creditore il versamento di una cauzione ove lo ritenga opportuno. Quanto alle eccezioni opponibili nel processo cambiario, anche per la cambiale opera la distinzione fra eccezioni reali (opponibile a qualsiasi portatore) ed eccezioni personali (opponibili solo ad un determinato portatore).
Identico è inoltre il regime di comunicabilità al terzo possessore delle eccezioni personali fondate su rapporti personali (exceptio doli). Tipica della cambiale è l’ulteriore distinzione tra eccezioni oggettive e soggettive. Sono eccezioni oggettive quelle che possono essere opposte da tutti gli obbligati cambiari (ad esempio, l’eccezione di invalidità della cambiale per difetto dei requisiti formali).
Sono eccezioni soggettive quelle che possono essere opposte solo da un determinato obbligato. Il binomio eccezioni reali – eccezioni personali e quello eccezioni oggettive – eccezioni soggettive si fonda su criteri diversi. Il primo individua i portatori della cambiale ai quali una data eccezione è opponibile; il secondo individua invece gli obbligati che possono opporla.