Il creditore cambiario, che – non essendo stato pagato – voglia perseguire giudiziariamente un debitore cambiario esercitando contro di lui l’azione cambiaria, può scegliere tra diversi procedimenti giudiziari:

A) Può iniziare un ordinario procedimento di cognizione, in contraddittorio con il debitore, per ottenere l’emanazione di una sentenza che lo condanni al pagamento della somma cambiaria; a tal proposito è opportuno specificare che la sentenza di condanna è provvisoriamente esecutiva (art. 282 cod. proc. Civ.), e consente di iscrivere ipoteca ed iniziare l’esecuzione forzata sui beni del debitore, onde essi vengano venduti e il creditore si possa soddisfare sul ricavato. Ma tale procedimento (ordinario) è molto raro in quanto necessita di tempi lunghi.

B) Più frequente è il ricorso ad un procedimento sommario, per ottenere l’emanazione di un decreto ingiuntivo (art. 633 c.p.c.). Con tale decreto ingiuntivo, l’autorità giudiziaria ingiunge al debitore di pagare la somma richiesta in un determinato termine. Se nel corso di questo termine il debitore fa opposizione, si instaura un ordinario procedimento di cognizione in contraddittorio, e quindi si ricade nell’ipotesi precedente (A). Altrimenti, il decreto diventa esecutivo, e si può quindi iscrivere subito ipoteca ed iniziare il procedimento esecutivo. Il creditore cambiario può anche chiedere un decreto provvisoriamente esecutivo che costituisce titolo per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale, e in cui il termine concesso al debitore serve solo per proporre l’opposizione, ma non sospende l’inizio del procedimento esecutivo.

C) Poiché la cambiale, quando è in regola con il bollo fin dal momento dell’emissione, è già titolo esecutivo, il creditore può senz‟altro iniziare la procedura esecutiva. Deve, pertanto, notificare al debitore il precetto, ossia un atto giudiziale con cui gli si intima di pagare entro un breve termine, trascorso il quale si può procedere al pignoramento e alla vendita forzata dei suoi beni; e precisamente, il precetto deve contenere la trascrizione della cambiale e, se si agisce contro un obbligato di regresso, anche del protesto (art. 63 c.3 1.camb.).

Il debitore, contro il quale si procede giudizialmente, può difendersi opponendo le eccezioni tendenti a dimostrare che il suo debito non è valido o che si è estinto, o che comunque non è tenuto a pagare al richiedente. Nel procedimento ordinario

(A), queste eccezioni si fanno valere in contraddittorio con l’attore nel corso del giudizio di cognizione; mentre nel procedimento sommario

(B) si fanno valere mediante opposizione al decreto ingiuntivo; e infine, nell’ultimo procedimento, ossia il precetto

(C), si fanno valere mediante opposizione all’esecuzione (cosiddetta opposizione al precetto art. 615 c.1 c.p.c.).

In riferimento ai titoli di credito, in generale le eccezioni cartolari si distinguono in reali nel senso che si possono opporre a tutti i creditori cartolari, e in personali nel senso che si possono opporre soltanto a determinati creditori cartolari. Questa distinzione vale anche per le eccezioni cambiarie, le quali inoltre si distinguono anche in oggettive nel senso che possono essere opposte da tutti debitori cambiari, e in soggettive nel senso che possono essere opposte soltanto da determinati debitori cambiari. E precisamente, sono eccezioni reali (o assolute):

1) le eccezioni di forma, desunte dalla mancanza nella cambiale dei requisiti prescritti a pena di nullità (ad esempio, la denominazione “cambiale” non inserita nel contesto del titolo); queste eccezioni non solo possono essere opposte a tutti i creditori (e quindi si dicono reali), ma anche da tutti i debitori (e quindi sono anche oggettive).

2) Le eccezioni fondate sulla lettera del titolo, cioè desunte dal fatto che il portatore pretende di esercitare un diritto diverso da quello risultante dalle clausole contenute nel titolo (ad esempio, pretende una somma maggiore di quella indicata nella cambiale).

3) Le eccezioni fondate sulla mancanza delle condizioni necessarie per l’esercizio del diritto cambiario (ad esempio, si esercita l’azione di regresso in mancanza di protesto).

4) Le eccezioni di falsità della firma (e di omonimia), di incapacità, di difetto di rappresentanza, di violenza assoluta nella creazione della cambiale.

Queste eccezioni (reali) possono essere opposte solo da colui la cui firma è falsa o che ha subito la violenza fisica, dall’incapace o dallo pseudo-rappresentato, ma non dagli altri debitori cambiari (quindi sono dette eccezioni soggettive). Mentre, sono eccezioni personali (o relative):

1) le eccezioni desunte dai cosiddetti vizi della volontà (quali, errore, dolo, violenza morale) che sono intervenuti nell’emissione o nella trasmissione della cambiale.

2) Le eccezioni di abusivo rapimento o di tardivo riempimento di cambiale in bianco. Queste eccezioni, possono essere opposte solo a coloro che erano in mala fede (cioè, conoscevano i motivi delle eccezioni) ovvero in colpa grave (cioè li avrebbero conosciuti se fossero stati diligenti nel momento dell’acquisto della cambiale); è opportuno specificare che, dette eccezioni non possono essere opposte a coloro che hanno acquistato in buona fede la cambiale già completata (art. 14 1.camb.).

3) Le eccezioni desunte dai rapporti personali che intercorrono tra il creditore che pretende il pagamento, e il debitore dal quale si pretende il pagamento. Tra detti rapporti hanno massima importanza:

a) il rapporto fondamentale, sottostante all’emissione o alla trasmissione della cambiale;

b) le convenzioni che sono state concluse tra un creditore e un debitore cambiario, ma che non risultano dal testo della cambiale.

4) Le eccezioni di mancanza di legittimazione o di mancanza di titolarità, in cui il debitore (che non vuole esporsi al rischio di pagare una seconda volta) può negare il pagamento:

a) a chi non è portatore legittimo della cambiale, ovvero

b) a chi, pur essendo portatore legittimo, non è il vero creditore. In queste ipotesi, il debitore non nega il suo debito, ma nega che colui che fa valere il credito cambiario possa legittimamente esercitarlo.

Per quanto riguarda la sospensione dell’esecuzione forzata diciamo che, se il creditore cambiario, invece di chiedere la condanna del debitore, profitta del fatto che la cambiale è titolo esecutivo per iniziare senz‟altro l’esecuzione forzata, il debitore – per opporre le sue eccezioni – deve fare opposizione al precetto; nonostante l’opposizione, l’esecuzione continua, a meno che il debitore non ne ottenga la sospensione.

E precisamente, la sospensione può essere concessa dal giudice competente su ricorso del debitore che disconosce la propria firma o la rappresentanza del sottoscrittore ovvero adduca altri motivi gravi e fondati; tuttavia, il giudice – nel concedere la sospensione – deve però imporre idonea cauzione a carico del debitore (art. 64 1.camb.). Quando concorrono gravi ragioni, la sospensione dell’esecuzione può essere concessa dal giudice, su richiesta del debitore, anche durante il corso del giudizio di opposizione: in tal caso, il giudice è libero di imporre o meno una cauzione al debitore (art. 65 c.3 1.camb.).

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