Elementi accidentali della cambiale sono alcune clausole che vengono inserite nel testo con l’intenzione di produrre un effetto particolare. Tali clausole non sempre sono considerate dalla legge come valide. Una prima categoria di tali clausole è considerata dalla legge nulla, con nullità limitata in alcuni casi alla clausola vietata e in altri casi all’intera dichiarazione cambiaria. Esempi del primo tipo li abbiamo nelle clausole che la legge considera come non apposte come ad esempio la condizione apposta alla girata o la rinuncia alla prescrizione. Esempi del secondo tipo li abbiamo nella clausola di esonero dell’accettante o dell’emittente a pagare o la clausola che prevede il pagamento non in denaro. In questi ultimi casi infatti la clausola eliminerebbe addirittura la volontà cambiaria escludendone alcuni effetti caratteristici e per tale motivo la legge, in presenza, di esse, considera invalida l’intera cambiale.

Per quanto riguarda le clausole valide esse possono distinguersi in due categorie: le clausole cambiarie che influiscono direttamente sul rapporto cambiario e le clausole connesse che pur inserite nella cambiale non influiscono sul rapporto cambiario ma sono relative ai rapporti sottostanti. Per quanto riguarda la prima categoria distinguiamo le clausole complementari che integrano il rapporto cambiario (es. clausola con cui si nomina un domiciliata rio o clausole che contengono la promessa di interessi nelle cambiali a vista o a certo tempo vista) e le clausole derogative che hanno invece l’effetto di modificare il rapporto cambiario. Esempio di queste ultime sono la clausola non all’ordine che apposta sia dal traente che dall’emittente escludono la qualità di titolo circolante della cambiale mentre esempio di clausole connesse sono “ per conto di”, “documenti contro accettazione”, valuta merci, ecc-

Tutte queste clausole non influiscono sul rapporto cambiario ma danno indicazioni al trattario circa la giustificazione causale della tratta in modo che possa meglio regolarsi circa l’accettazione e il pagamento della tratta stessa.

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