Nozione

Per l’acquisto di beni o di servizi destinati al consumo, un soggetto può:

  • utilizzare mezzi finanziari di cui dispone (denaro)
  • o può ricorrere, per convenienza o per costrizione, al finanziamento di terzi
  • o rivolgendosi ad imprese bancarie o finanziarie
  • o ottenendo dilazioni di pagamento  degli stessi fornitori.

La legge individua la fattispecie di credito al consumo nella concessione, nell’esercizio di un’attività commerciale, di “credito sotto forma di dilazione di pagamento o di prestito o di finanziamento a favore di una persona fisica (consumatore) che agisce per scopi estranei all’ attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta”.

L’esercizio dell’attività di concessione di credito è riservato:

  • alle banche
  • alle imprese finanziarie
  • e agli stessi fornitori dei beni o dei servizi acquistati per il consumo.

La disciplina

Le imprese bancarie e finanziarie solitamente concedono credito al consumo mediante prestiti (mutui) o mediante contratti bancari o finanziari (anticipazioni, leasing, aperture di credito in conto corrente da utilizzare mediante carte di credito).

Qualunque sia la forma, i contratti con cui vengono concessi crediti ai consumatori devono essere stipulati, a pena di nullitĂ  relativa, per iscritto, e un esemplare del contratto va consegnato contestualmente al consumatore.

Nel contratto devono essere indicati:

  • l’ammontare  e le modalitĂ  del finanziamento
  • il numero, gli importi, le scadenze delle singole rate
  • il tasso annuo effettivo globale (c.d. taeg) che indica il costo totale del credito per il consumatore espresso in percentuale annua del credito concesso e comprensivo degli interessi e degli oneri)
  • il dettaglio delle condizioni per l’eventuale modifica del taeg
  • le eventuali garanzie e coperture assicurative richieste.

Il rispetto di  questa disciplina è affidato alla vigilanza della Banca d’Italia e del Ministero delle attività produttive (art. 128 c.3).

 

Lascia un commento