Nozione
Per l’acquisto di beni o di servizi destinati al consumo, un soggetto può:
- utilizzare mezzi finanziari di cui dispone (denaro)
- o può ricorrere, per convenienza o per costrizione, al finanziamento di terzi
- o rivolgendosi ad imprese bancarie o finanziarie
- o ottenendo dilazioni di pagamento degli stessi fornitori.
La legge individua la fattispecie di credito al consumo nella concessione, nell’esercizio di un’attività commerciale, di “credito sotto forma di dilazione di pagamento o di prestito o di finanziamento a favore di una persona fisica (consumatore) che agisce per scopi estranei all’ attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta”.
L’esercizio dell’attività di concessione di credito è riservato:
- alle banche
- alle imprese finanziarie
- e agli stessi fornitori dei beni o dei servizi acquistati per il consumo.
La disciplina
Le imprese bancarie e finanziarie solitamente concedono credito al consumo mediante prestiti (mutui) o mediante contratti bancari o finanziari (anticipazioni, leasing, aperture di credito in conto corrente da utilizzare mediante carte di credito).
Qualunque sia la forma, i contratti con cui vengono concessi crediti ai consumatori devono essere stipulati, a pena di nullitĂ relativa, per iscritto, e un esemplare del contratto va consegnato contestualmente al consumatore.
Nel contratto devono essere indicati:
- l’ammontare e le modalità del finanziamento
- il numero, gli importi, le scadenze delle singole rate
- il tasso annuo effettivo globale (c.d. taeg) che indica il costo totale del credito per il consumatore espresso in percentuale annua del credito concesso e comprensivo degli interessi e degli oneri)
- il dettaglio delle condizioni per l’eventuale modifica del taeg
- le eventuali garanzie e coperture assicurative richieste.
Il rispetto di questa disciplina è affidato alla vigilanza della Banca d’Italia e del Ministero delle attività produttive (art. 128 c.3).