Il contratto estimatorio

Il contratto estimatorio è il contratto con il quale una parte (denominata tradens) consegna una o più cose mobili all’altra parte (denominata accipiens) e questa si obbliga a pagarne il prezzo entro un termine stabilito, salvo che restituisca le cose nello stesso termine.

Il contratto estimatorio è utilizzato nei rapporti fra fornitori (produttori o commercianti all’ingrosso) e rivenditori in luogo del contratto di vendita, quando il rivenditore non vuole accollarsi il rischio economico di dover pagare al fornitore la merce che gli rimane invenduta dopo un certo tempo. Il contratto trova pertanto larga applicazione nel commercio dei giornali, dei libri, degli oggetti preziosi.

Il contratto estimatorio è un contratto reale: si perfeziona con la consegna della merce all’accipiens. Elemento caratterizzante il contratto sotto il profilo giuridico è che solo l’accipiens può disporre delle cose ricevute, benché queste restino di proprietà del tradens fin quando il primo non le ha rivendute o comunque non ne ha pagato il prezzo.

Il tradens, se non può disporre delle cose, ne conserva tuttavia la proprietà. Ne consegue che esse non possono essere sottoposte a pignoramento o a sequestro da parte dei creditori dell’accipiens ma potranno agire i creditori del tradens, determinando così la fine anticipata del contratto estimatorio.

L’obbligo che nasce a carico dell’accipiens con la consegna delle cose è quello di pagarne il prezzo di stima stabilito al momento della conclusione del contratto.

All’accipiens è tuttavia riconosciuta la facoltà di liberarsi di tale obbligazione restituendo le cose nel termine pattuito.

In particolare, l’accipiens dovrà pagare il prezzo pur quando la restituzione delle cose sia divenuta impossibile per causa a lui non imputabile.

L’accipiens non è invece obbligato ad adoperarsi per promuovere la vendita delle cose ricevute.

 

La somministrazione

La somministrazione è il contratto con il quale una parte (il somministrante) si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, ad eseguire a favore dell’altra parte (il somministrato) prestazioni periodiche o continuative di cose.

La somministrazione è un contratto tipicamente di durata: esso consente di soddisfare un bisogno durevole del somministrato, attraverso la stipulazione di un unico contratto che assicura la regolarità delle forniture nel tempo e la stabilità dei prezzi.

Si pensi ai contratti stipulati per l’erogazione dell’acqua, dell’energia elettrica, del gas.

La somministrazione è un contratto che può avere per oggetto solo la prestazione di cose.

Il contratto che ha invece per oggetto la prestazione periodica o continuativa di servizi (ad esempio il contratto con un’impresa di pulizie) costituisce appalto.

Tipica del contratto di somministrazione è la disciplina del quantum delle singole prestazioni.

Le parti possono anche omettere di specificare in contratto l’entità delle prestazioni ed in tal caso si intende pattuita la quantità corrispondente al normale fabbisogno del somministrato al tempo della conclusione del contratto.

È possibile inoltre stabilire un limite minimo e massimo (per l’intera somministrazione o per le singole prestazioni) ed in tal caso sarà il somministrato a specificare il quantitativo dovutogli entro i limiti contrattuali pattuiti.

Il prezzo, se non è stabilito nel contratto, si determina secondo le regole della vendita.

Nella somministrazione a carattere periodico il prezzo deve essere pagato all’atto delle singole prestazioni ed in proporzione alle stesse.

Una particolare disciplina è poi dettata per quanto riguarda la risoluzione per inadempimento.

L’inadempimento di una delle parti relativo a singole prestazioni non legittima la controparte a chiedere la risoluzione del contratto.

Tanto è possibile solo se ricorrono due condizioni: l’inadempimento ha notevole importanza ed è inoltre tale da menomare la fiducia nell’esattezza dei successivi adempimenti.

È inoltre stabilito che, se l’inadempimento del somministrato è di lieve entità, il somministrante non può sospendere l’esecuzione del contratto senza darne congruo preavviso. Fra i patti che le parti possono inserire nel contratto di somministrazione, la legge disciplina specificamente il patto di preferenza ed il patto di esclusiva.

Il patto di preferenza è il patto con il quale il somministrato si obbliga a preferire lo stesso somministrante qualora intenda stipulare un successivo contratto di somministrazione per lo stesso oggetto.

La clausola di esclusiva può essere pattuita a favore del somministrante, a favore del somministrato o a favore di entrambe le parti.

Se l’esclusiva è a favore del somministrante, il somministrato non può ricevere da terzi prestazioni della stessa natura.

Se l’esclusiva è a favore del somministrato, il somministrante non può compiere forniture della stessa natura ad altri nella zona per cui l’esclusiva è concessa.

 

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