Nozione. Distinzioni. Disciplina

La somministrazione è il contratto con il quale una parte (il somministrante) si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, ad eseguire a favore dell’altra parte (il somministrato) prestazioni periodiche o continuative di cose(art. 1559).

La somministrazione è un contratto tipicamente di durata: esso consente di soddisfare un bisogno durevole del somministrato, attraverso la stipulazione di un unico contratto che assicura la regolarità delle forniture nel tempo e la stabilità dei prezzi.

Si pensi ai contratti stipulati per l’erogazione dell’acqua, dell’energia elettrica, del gas.

Poichè la somministrazione ha per oggetto solo l’esecuzione di prestazioni di cose, ne deriva che nel caso di prestazioni – anche se periodiche e continuative – di servizi (ad esempio, il servizio della pulizia di un grande edificio) non si ha un contratto di somministrazione, bensì un contratto di prestazione d’opera ovvero di appalto, al quale però si applicano sia le norme del contratto d’appalto che quelle del contratto di somministrazione (art. 1677). Tipica del contratto di somministrazione è la disciplina del quantum delle singole prestazioni.

Le parti possono anche omettere di specificare in contratto l’entità delle prestazioni ed in tal caso si intende pattuita la quantità corrispondente al normale fabbisogno del somministrato al tempo della conclusione del contratto.

È possibile inoltre stabilire un limite minimo e massimo (per l’intera somministrazione o per le singole prestazioni) ed in tal caso sarà il somministrato a specificare il quantitativo dovutogli entro i limiti contrattuali pattuiti.

Il prezzo, se non è stabilito nel contratto, si determina secondo le regole della vendita.

Nella somministrazione a carattere periodico il prezzo deve essere pagato all’atto delle singole prestazioni ed in proporzione alle stesse.

Una particolare disciplina è poi dettata per quanto riguarda la risoluzione per inadempimento.

Se la parte che ha diritto alla somministrazione è inadempiente e l’inadempimento è di lieve entità, il somministrante non può sospendere l’esecuzione del contratto senza dare congruo preavviso (art. 1565).

La controparte può chiedere la risoluzione del contratto solo se ricorrono due condizioni: l’inadempimento ha notevole importanza ed è inoltre tale da menomare la fiducia nell’esattezza dei successivi adempimenti.

Essendo la somministrazione un contratto di durata, l’effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite (art. 1458 c.1).

Fra i patti che le parti possono inserire nel contratto di somministrazione, la legge disciplina specificamente il patto di preferenza ed il patto di esclusiva (artt. 1566-1568).

Il patto di preferenza è il patto con il quale il somministrato si obbliga a preferire lo stesso somministrante qualora intenda stipulare un successivo contratto di somministrazione per lo stesso oggetto.

La clausola di esclusiva può essere pattuita a favore del somministrante, a favore del somministrato o a favore di entrambe le parti.

Se l’esclusiva è a favore del somministrante, il somministrato non può ricevere da terzi prestazioni della stessa natura.

Se l’esclusiva è a favore del somministrato, il somministrante non può compiere forniture della stessa natura ad altri nella zona per cui l’esclusiva è concessa.

Il contratto di somministrazione non può – tuttavia – avere durata perpetua. Se la durata della somministrazione non è stabilita, ciascuna delle parti può recedere dal contratto, dando preavviso nel termine pattuito o in quello stabilito dagli usi, o in mancanza, in un termine congruo avuto riguardo alla natura della somministrazione (art. 1569).

 

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